Art. 257

                    Funzioni di medico competente

  1.  Nell'ambito  delle  attivita'  e dei luoghi di cui all'articolo
253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia,
prioritariamente,  dagli  ufficiali  medici, in servizio, in possesso
dei  requisiti  richiesti  dall'articolo  38,  comma  1,  del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
  2.  Il  possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 38, comma 1,
lettera  d-bis),  del  decreto  legislativo  n. 81 del 2008, da parte
degli  ufficiali  medici  delle  Forze  armate,  e'  riconosciuto con
provvedimento  del  Direttore generale della Direzione generale della
sanita' militare.
  3.  La  Direzione  generale  della  sanita'  militare istituisce un
apposito  registro  dei  medici competenti dell'Amministrazione della
difesa,   provvedendo   all'iscrizione,   alla   sospensione  o  alla
cancellazione  degli  ufficiali  medici  in  servizio, individuati ai
sensi  dei  commi  1  e  2.  La  stessa  Direzione generale provvede,
inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 81 del 2008.
  4.  Per  l'aggiornamento  professionale  degli  ufficiali medici in
servizio  che svolgono le funzioni di medico competente, la Direzione
generale della sanita' militare, d'intesa con lo Stato maggiore della
difesa,  il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di
Forza  armata  e  il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, puo'
attivare  apposite  convenzioni  con  le  universita'  italiane,  per
l'ammissione  dei  citati  ufficiali  alla  frequenza  dei  corsi  di
specializzazione  in medicina del lavoro o in medicina legale e delle
assicurazioni  o  in  igiene  e  medicina  preventiva. A tal fine, si
ricorre   alla   riserva   di   posti   annualmente   a  disposizione
dell'Amministrazione  della  difesa,  ai  sensi dell'articolo 757 del
codice.  Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni
di  cui  al  presente  comma,  possono  frequentare,  in  qualita' di
tirocinanti   e   nell'ambito   dei  crediti  formativi  universitari
previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso
le  sedi  di  appartenenza  svolgendo,  in  accordo  con le attivita'
teoriche  e  pratiche  proprie  del  corso  di  specializzazione,  le
funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
  5. Se il datore di lavoro non ha disponibilita' alcuna, nel proprio
ambito,  di  personale  di cui al comma 1, il competente organismo di
Forza   armata   ovvero   dell'area  tecnico-operativa  interforze  o
dell'area   tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale  autorizza
l'impiego  di  un  ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il
ricorso   alle   prestazioni   di   un   medico   competente  esterno
all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.
  6.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere
c)  e  l)  del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'ufficiale medico
che  assolve  le  funzioni  di  medico competente, di cui al commi 1,
ovvero il medico di cui al comma 5:
  a)  custodisce  le  cartelle  sanitarie  e  di  rischio di cui alla
lettera  c)  dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di
lavoro,  con  l'adozione  delle  misure necessarie a salvaguardare la
riservatezza dei dati in esse contenuti;
  b)  se  l'organizzazione antinfortunistica di riferimento comprende
reparti  dislocati anche oltre l'ambito comunale, visita gli ambienti
di lavoro a cadenza che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro,
in   base   alla   valutazione   dei  rischi;  l'indicazione  di  una
periodicita'  diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento
di valutazione dei rischi.
  7.  Nelle  realta'  comprensoriali,  ove  insistono  piu' organismi
dell'amministrazione   della   difesa,   ancorche'   appartenenti   a
differenti  aree  funzionali, puo' essere nominato un unico ufficiale
medico  competente,  con  l'incarico  di operare a favore dei singoli
datori  di  lavoro.  Analogamente,  puo'  essere  nominato  un  unico
ufficiale  medico  competente  se  al medesimo datore di lavoro fanno
capo piu' reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale.
  8. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche
previste dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del
2008,  sono  effettuati  dai  servizi sanitari delle Forze armate, ai
sensi dell'articolo 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II
del presente regolamento.
  9.   Ai   fini   della   tutela   della   salute   dei   lavoratori
dell'Amministrazione   della  difesa,  la  Direzione  generale  della
sanita' militare:
  a)  effettua  attivita'  di studio e ricerca in materia di medicina
occupazionale,  trasferendone  i  risultati  a favore degli organismi
delle     aree     tecnico-operativa,     tecnico-amministrativa    e
tecnico-industriale   della   Difesa,   per  incrementare  le  misure
sanitarie  finalizzate  a  prevenire  danni alla salute del personale
militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
  b)  fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina
occupazionale,   tenendo  conto  della  necessita'  di  salvaguardare
l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate;
  c)  definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per
la  salute  elaborando,  altresi',  protocolli  standardizzati per la
sorveglianza    sanitaria    dei   lavoratori   militari   e   civili
dell'amministrazione  della  difesa,  tenendo conto dei rischi tipici
dell'attivita' svolta.
 
          Note all'art. 257: 
          -  Il  testo  degli  articoli  25,  38  e  41  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art. 25 (Obblighi del medico competente). - 1.  Il  medico
          competente: 
          a) collabora con il datore di lavoro e con il  servizio  di
          prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche
          ai  fini  della  programmazione,  ove   necessario,   della
          sorveglianza   sanitaria,   alla   predisposizione    della
          attuazione delle misure per la tutela della salute e  della
          integrita' psico-fisica dei  lavoratori,  all'attivita'  di
          formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
          la parte di competenza, e alla organizzazione del  servizio
          di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di
          lavorazione  ed  esposizione  e  le   peculiari   modalita'
          organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
          e valorizzazione  di  programmi  volontari  di  «promozione
          della salute», secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale; 
          b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria  di  cui
          all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti  in
          funzione dei rischi specifici e tenendo  in  considerazione
          gli indirizzi scientifici piu' avanzati; 
          c) istituisce, aggiorna  e  custodisce,  sotto  la  propria
          responsabilita', una cartella sanitaria e  di  rischio  per
          ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza  sanitaria.  Tale
          cartella  e'  conservata  con  salvaguardia   del   segreto
          professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
          l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione
          dei  relativi  risultati,  presso  il  luogo  di   custodia
          concordato al momento della nomina del medico competente; 
          d)  consegna  al  datore   di   lavoro,   alla   cessazione
          dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
          nel  rispetto  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
          legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con  salvaguardia
          del segreto professionale; 
          e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto  di
          lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e  gli
          fornisce   le   informazioni   necessarie   relative   alla
          conservazione della medesima.  L'originale  della  cartella
          sanitaria e di  rischio  va  conservata,  nel  rispetto  di
          quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci  anni,
          salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del
          presente decreto; 
          g) fornisce  informazioni  ai  lavoratori  sul  significato
          della sorveglianza sanitaria cui  sono  sottoposti  e,  nel
          caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo  termine,
          sulla necessita' di  sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari
          anche dopo  la  cessazione  della  attivita'  che  comporta
          l'esposizione  a  tali   agenti.   Fornisce   altresi',   a
          richiesta,  informazioni  analoghe  ai  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza; 
          h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati  della
          sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'articolo  41   e,   a
          richiesta  dello   stesso,   gli   rilascia   copia   della
          documentazione sanitaria; 
          i) comunica per iscritto, in occasione  delle  riunioni  di
          cui all'articolo 35, al datore di lavoro,  al  responsabile
          del servizio  di  prevenzione  protezione  dai  rischi,  ai
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
          anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria  effettuata
          e fornisce indicazioni sul significato di  detti  risultati
          ai fini della attuazione delle misure per la  tutela  della
          salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori; 
          l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta  all'anno
          o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione
          dei rischi; la  indicazione  di  una  periodicita'  diversa
          dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro  ai
          fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei
          rischi; 
          m)   partecipa   alla    programmazione    del    controllo
          dell'esposizione dei lavoratori i cui  risultati  gli  sono
          forniti con tempestivita' ai  fini  della  valutazione  del
          rischio e della sorveglianza sanitaria; 
          n) comunica, mediante autocertificazione, il  possesso  dei
          titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero  del
          lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  entro  il
          termine di sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.». 
          «Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente).  -  1.
          Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario
          possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 
          a) specializzazione in medicina del lavoro  o  in  medicina
          preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
          b) docenza in medicina del lavoro o in medicina  preventiva
          dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
          o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro
          o in clinica del lavoro; 
          c)  autorizzazione  di  cui  all'articolo  55  del  decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
          d) specializzazione in igiene e medicina  preventiva  o  in
          medicina legale; 
          d-bis) con esclusivo  riferimento  al  ruolo  dei  sanitari
          delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri,  della
          Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di
          attivita' di medico  nel  settore  del  lavoro  per  almeno
          quattro anni. 
          2. I medici in possesso dei  titoli  di  cui  al  comma  1,
          lettera d), sono tenuti  a  frequentare  appositi  percorsi
          formativi universitari da definire con apposito decreto del
          Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto  con
          il Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali. I soggetti di cui al precedente periodo  i  quali,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino  di
          avere svolto tali attivita' per almeno  un  anno  nell'arco
          dei tre anni anteriori all'entrata in vigore  del  presente
          decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le  medesime
          funzioni. A tal fine sono tenuti a  produrre  alla  Regione
          attestazione   del    datore    di    lavoro    comprovante
          l'espletamento di tale attivita'. 
          3. Per lo svolgimento delle funzioni di  medico  competente
          e'  altresi'  necessario  partecipare   al   programma   di
          educazione  continua  in  medicina  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  19  giugno  1999,   n.   229,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  a  partire  dal  programma
          triennale successivo all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma
          triennale  dovranno  essere  conseguiti  nella  misura  non
          inferiore al 70  per  cento  del  totale  nella  disciplina
          «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». 
          4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti  di  cui
          al presente articolo sono iscritti nell'elenco  dei  medici
          competenti istituito presso il Ministero del lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali.». 
          «Art. 41 (Sorveglianza sanitaria).  -  1.  La  sorveglianza
          sanitaria e' effettuata dal medico competente: 
          a)  nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente,   dalle
          indicazioni fornite dalla  Commissione  consultiva  di  cui
          all'articolo 6; 
          b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta  e  la  stessa
          sia ritenuta dal  medico  competente  correlata  ai  rischi
          lavorativi. 
          2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
          a) visita medica preventiva intesa a  constatare  l'assenza
          di  controindicazioni  al  lavoro  cui  il  lavoratore   e'
          destinato  al  fine  di  valutare  la  sua  idoneita'  alla
          mansione specifica; 
          b) visita medica periodica  per  controllare  lo  stato  di
          salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
          alla  mansione   specifica.   La   periodicita'   di   tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa, viene stabilita, di norma, in una volta  l'anno.
          Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,  stabilita
          dal medico competente in  funzione  della  valutazione  del
          rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
          puo' disporre contenuti e periodicita'  della  sorveglianza
          sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal  medico
          competente; 
          c) visita medica su richiesta del lavoratore,  qualora  sia
          ritenuta  dal  medico  competente   correlata   ai   rischi
          professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
          di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa  svolta,
          al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
          specifica; 
          d) visita medica in occasione  del  cambio  della  mansione
          onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; 
          e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei
          casi previsti dalla normativa vigente; 
          e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
          e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro,  a
          seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
          ai sessanta giorni  continuativi,  al  fine  di  verificare
          l'idoneita' alla mansione. 
          2-bis. Le visite mediche preventive possono  essere  svolte
          in fase preassuntiva, su scelta del datore di  lavoro,  dal
          medico competente o dai dipartimenti di  prevenzione  delle
          ASL. La scelta  dei  dipartimenti  di  prevenzione  non  e'
          incompatibile con le disposizioni dell' articolo 39,  comma
          3. 
          3. Le visite mediche di cui al comma 2 non  possono  essere
          effettuate: 
          a) 
          b) per accertare stati di gravidanza; 
          c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 
          4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese  del
          datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici
          e  indagini  diagnostiche  mirati   al   rischio   ritenuti
          necessari  dal  medico  competente.  Nei   casi   ed   alle
          condizioni previste dall'ordinamento, le visite di  cui  al
          comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono  altresi'
          finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
          dipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  psicotrope   e
          stupefacenti. 
          4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza
          Stato-Regioni, adottato previa  consultazione  delle  parti
          sociali, vengono rivisitate le condizioni  e  le  modalita'
          per l'accertamento della tossicodipendenza  e  della  alcol
          dipendenza. 
          5. Gli esiti della visita  medica  devono  essere  allegati
          alla cartella sanitaria e di rischio  di  cui  all'articolo
          25,  comma  1,  lettera  c),  secondo  i  requisiti  minimi
          contenuti  nell'Allegato  3A  e  predisposta   su   formato
          cartaceo  o   informatizzato,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 53. 
          6. Il medico competente, sulla base delle risultanze  delle
          visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei  seguenti
          giudizi relativi alla mansione specifica: 
          a) idoneita'; 
          b)  idoneita'  parziale,  temporanea  o   permanente,   con
          prescrizioni o limitazioni; 
          c) inidoneita' temporanea; 
          d) inidoneita' permanente. 
          6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b),  c)  e  d)  del
          comma 6 il medico competente esprime  il  proprio  giudizio
          per  iscritto  dando  copia  del   giudizio   medesimo   al
          lavoratore e al datore di lavoro. (107) 
          7. Nel caso di  espressione  del  giudizio  di  inidoneita'
          temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. 
          8. 
          9. Avverso i giudizi del medico  competente,  ivi  compresi
          quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso  ricorso,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione   del
          giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
          competente   che   dispone,   dopo   eventuali    ulteriori
          accertamenti, la conferma, la  modifica  o  la  revoca  del
          giudizio stesso.».