Art. 259 Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze 1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 260, si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonche' le attivita' in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l'altro: a) l'impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all'estero; b) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalita' dell'intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica; c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009; d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto; e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; f) le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all'articolo 233 del codice, nonche' le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative; g) l'impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unita' navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico. 2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonche' le strutture e aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte le attivita' o ubicati uno o piu' luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.
Note all'art. 259: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009 (Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica - Decreto n. 7/2009), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2009, n. 154. - Per l'art. 24 della 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 245.