Art. 259 
 
Individuazione delle  aree  riservate,  operative  o  che  presentano
                          analoghe esigenze 
 
1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui  all'articolo  260,  si
intendono per aree riservate, operative  o  che  presentano  analoghe
esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati  ai  compiti
istituzionali delle  Forze  armate,  nonche'  le  attivita'  in  essi
espletate o comunque connesse, quali, fra l'altro: 
a) l'impiego della forza militare  e  il  relativo  addestramento  in
territorio nazionale e all'estero; 
b) la  gestione  delle  informazioni,  riguardanti  la  funzionalita'
dell'intera struttura militare e i mezzi, sistemi  e  apparecchiature
per  la  elaborazione  o  la  trasmissione  di  dati  e  informazioni
sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed  elettroniche
di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica; 
c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e  navali  e  gli
aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o  ubicati
i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le
materie di carattere militare o, comunque,  concernenti  l'efficienza
dello strumento militare per le quali, nell'interesse della sicurezza
nazionale, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie,  ai  sensi
delle vigenti norme unificate per la protezione  e  la  tutela  delle
informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006,  8
aprile 2008 e 12 giugno 2009; 
d) le strutture, aree e  mezzi  in  uso,  ancorche'  temporaneamente,
all'Arma dei carabinieri  per  l'esercizio  dei  compiti  concernenti
l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica   ovvero   di   contrasto   alla
criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto  per
l'esercizio dei compiti d'istituto; 
e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque
sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7  agosto
1990, n. 241; 
f) le aree, infrastrutture e opere destinate  alla  difesa  militare,
come individuate  all'articolo  233  del  codice,  nonche'  le  aree,
infrastrutture  e  installazioni  addestrative  speciali,   quali   i
poligoni di tiro e le palestre addestrative; 
g) l'impiego,  la  custodia  e  la  manutenzione  di  equipaggiamenti
speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma,  materiali  di  armamento,
mezzi militari operativi,  quali  unita'  navali,  aeromobili,  mezzi
armati e di trasporto e relativo supporto logistico. 
2. Gli immobili o le aree di  pertinenza  dell'Amministrazione  della
difesa,   nonche'   le   strutture   e   aree   in   uso,   ancorche'
temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti
concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla
criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto  per
l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte  le  attivita'  o
ubicati uno o piu' luoghi di lavoro  di  cui  al  comma  1,  assumono
unitariamente identica classifica e  sono  assoggettati  al  medesimo
regime di vigilanza. 
 
 
          Note all'art. 259: 
          - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  12
          giugno 2009 (Determinazione dell'ambito dei singoli livelli
          di segretezza, dei soggetti con potere di  classifica,  dei
          criteri   d'individuazione   delle   materie   oggetto   di
          classifica nonche' dei modi di accesso nei luoghi  militari
          o definiti di interesse per la sicurezza  della  Repubblica
          - Decreto  n.  7/2009),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 6 luglio 2009, n. 154. 
          - Per l'art. 24 della 7 agosto 1990, n. 241, si  vedano  le
          note all'art. 245.