Art. 260 
 
                Istituzione dei servizi di vigilanza 
 
  La vigilanza sul rispetto delle norme di  legge  nell'ambito  delle
attivita' e dei luoghi di cui  all'articolo  259  e'  effettuata,  ai
sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81  del  2008,  e
secondo le procedure e le disposizioni  del  decreto  legislativo  19
dicembre  1994,   n.   758,   dal   personale   militare   e   civile
dell'Amministrazione  della  difesa  individuato  secondo  i  criteri
recati dal presente capo. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  nell'ambito  dell'Amministrazione
della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro, sono  istituiti  appositi  servizi  di
vigilanza  che  operano  nell'ambito  delle  aree  di  competenza  di
ciascuna  Forza  armata  e   dell'Arma   dei   carabinieri,   nonche'
nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle
aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. 
  3.    Ai    servizi    di    vigilanza    istituiti     nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa e' attribuita, in via esclusiva, la
competenza  di  vigilanza  preventiva  tecnico-amministrativa  e   di
vigilanza  ispettiva   prevista   dall'articolo   13,   del   decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonche' ogni altra competenza in  materia
attribuita alle  Azienda  sanitaria  locale  dal  citato  decreto,  a
eccezione di quanto stabilito al comma 4. 
  4. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore  militare
o civile dell'Amministrazione della difesa  puo'  presentare  ricorso
alla  commissione  medico-legale,  comprendente  almeno   un   medico
competente, individuata  con  provvedimento  del  Direttore  generale
della Direzione generale della sanita' militare. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 260: 
          -  Il  decreto  legislativo  19  dicembre  1994,   n.   758
          (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia  di
          lavoro),  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1995, n. 21. 
          - Il testo dell'art. 13 del decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81  (Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e
          della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art. 13 (Vigilanza). - 1. La  vigilanza  sull'applicazione
          della legislazione in materia di  salute  e  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda  sanitaria  locale
          competente  per  territorio  e,  per  quanto  di  specifica
          competenza, dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          nonche'  per  il  settore  minerario,  fino   all'effettiva
          attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi  ai
          sensi del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  e  per  le  industrie  estrattive  di   seconda
          categoria e le acque minerali e  termali  dalle  regioni  e
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Le  province
          autonome di Trento e di Bolzano provvedono  alle  finalita'
          del   presente   articolo,   nell'ambito   delle    proprie
          competenze,  secondo   quanto   previsto   dai   rispettivi
          ordinamenti. 
          1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze
          di polizia e  dei  vigili  del  fuoco  la  vigilanza  sulla
          applicazione della legislazione  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente  dai  servizi
          sanitari   e   tecnici   istituiti   presso   le   predette
          amministrazioni. 
          2. Ferme restando le competenze  in  materia  di  vigilanza
          attribuite  dalla   legislazione   vigente   al   personale
          ispettivo del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
          e sicurezza dei lavoratori di cui all'  articolo  35  della
          legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale  esercita
          l'attivita'   di    vigilanza    sull'applicazione    della
          legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
          lavoro   nelle   seguenti   attivita',   nel   quadro   del
          coordinamento territoriale di cui all' articolo 7: 
          a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di genio
          civile  e  piu'  in  particolare  lavori  di   costruzione,
          manutenzione,  riparazione,  demolizione,  conservazione  e
          risanamento di opere fisse,  permanenti  o  temporanee,  in
          muratura e in cemento armato, opere stradali,  ferroviarie,
          idrauliche,  scavi,  montaggio  e  smontaggio  di  elementi
          prefabbricati; lavori  in  sotterraneo  e  gallerie,  anche
          comportanti l'impiego di esplosivi; 
          b) lavori mediante  cassoni  in  aria  compressa  e  lavori
          subacquei; 
          c)  ulteriori  attivita'  lavorative   comportanti   rischi
          particolarmente  elevati,  individuate  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
          e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, in relazione alle quali il personale  ispettivo
          del Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
          sociali svolge  attivita'  di  vigilanza  sull'applicazione
          della legislazione in materia di  salute  e  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro, informandone preventivamente il  servizio
          di prevenzione e sicurezza  dell'Azienda  sanitaria  locale
          competente per territorio. 
          3. In attesa del complessivo riordino delle  competenze  in
          tema di vigilanza sull'applicazione della  legislazione  in
          materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano
          ferme le competenze in materia di salute  e  sicurezza  dei
          lavoratori attribuite  alle  autorita'  marittime  a  bordo
          delle navi ed in ambito portuale, agli  uffici  di  sanita'
          aerea e marittima, alle autorita' portuali ed aeroportuali,
          per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo  di
          navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed  aeroportuale
          nonche' ai servizi sanitari  e  tecnici  istituiti  per  le
          Forze armate e per le Forze di polizia e per i  Vigili  del
          fuoco; i predetti servizi sono competenti altresi'  per  le
          aree riservate o operative  e  per  quelle  che  presentano
          analoghe esigenze  da  individuarsi,  anche  per  quel  che
          riguarda  le  modalita'  di  attuazione,  con  decreto  del
          Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro,   della   salute   e   delle   politiche   sociali.
          L'Amministrazione  della  giustizia  puo'   avvalersi   dei
          servizi istituiti per le Forze armate e di  polizia,  anche
          mediante convenzione con i  rispettivi  Ministeri,  nonche'
          dei  servizi  istituiti  con  riferimento  alle   strutture
          penitenziarie. 
          4. La vigilanza di cui al presente articolo  e'  esercitata
          nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. 
          5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,  assegnato
          agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,  non  puo'
          prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del  territorio
          nazionale, attivita' di consulenza. 
          6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita'  di  organo
          di vigilanza, ammette a pagare in  sede  amministrativa  ai
          sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,  integra  l'apposito
          capitolo   regionale   per   finanziare   l'attivita'    di
          prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di
          prevenzione delle AA.SS.LL. 
          7. E' fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  64  del
          decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,  n.
          303, con riferimento agli organi di  vigilanza  competenti,
          come individuati dal presente decreto.».