Art. 261 Organizzazione dei servizi di vigilanza 1. L'unita' organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali. 2. I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono coordinati dall'unita' organizzativa di vigilanza d'area costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 252. 3. L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 2 e' definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorita' di vertice che ne definiscono, altresi', la composizione e le modalita' di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facolta' del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.