Art. 261 
 
               Organizzazione dei servizi di vigilanza 
 
1.  L'unita'  organizzativa  di  vigilanza   costituita   nell'ambito
dell'ufficio del Segretariato generale della  difesa  individuato  ai
sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le funzioni in  applicazione
delle  direttive  adottate  dal  Segretario  generale  della  difesa,
sentito  lo  Stato  maggiore  della  difesa,  per  gli  aspetti   che
riguardano  le   esigenze   operative,   con   l'eventuale   supporto
tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata,  del  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale  del  Corpo
delle capitanerie di porto ovvero degli  Ispettorati  o  dei  Comandi
logistici di Forza armata, nonche' con quello  tecnico-amministrativo
delle direzioni generali. 
2. I  servizi  di  vigilanza  istituiti  nell'ambito  delle  aree  di
competenza di ciascuna Forza armata,  nonche'  nell'ambito  dell'area
tecnico-operativa   interforze    di    vertice    e    nelle    aree
tecnico-amministrativa   e   tecnico-industriale,    possono    avere
un'organizzazione centrale o periferica. In  quest'ultimo  caso  essi
sono  coordinati  dall'unita'  organizzativa  di   vigilanza   d'area
costituita a livello centrale  nell'ambito  delle  strutture  di  cui
all'articolo 252. 
3. L'organizzazione delle  strutture  dei  servizi  di  vigilanza  in
ciascuna delle aree di cui al comma 2 e' definita  con  provvedimento
emanato dalle rispettive autorita' di  vertice  che  ne  definiscono,
altresi',  la  composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento   in
relazione alle specifiche esigenze, ferma restando  la  facolta'  del
Segretario  generale  della  difesa  di  emanare  direttive  tese   a
uniformare il funzionamento delle strutture stesse.