Art. 262 
 
                  Funzioni dei servizi di vigilanza 
 
1.  L'unita'  organizzativa   centrale   di   vigilanza   presso   il
Segretariato generale della difesa: 
a) coordina le attivita' attinenti a piu' servizi di  vigilanza,  cui
fornisce consulenza direttamente  o  con  il  supporto  di  organismi
specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa; 
b) fornisce indirizzi generali sulla  materia,  tenendo  conto  della
necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze
armate; 
c)  promuove  la  qualificazione  e  l'aggiornamento  del   personale
incaricato della vigilanza, nell'ambito  della  pianificazione  delle
attivita' formative; 
d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora  la
modulistica di base. 
2. Le unita' organizzative di vigilanza d'area: 
a) mantengono  i  contatti  con  l'ufficio  di  vigilanza  presso  il
Segretariato generale della difesa; 
b) predispongono i decreti di nomina del  personale  dei  servizi  di
vigilanza, da sottoporre alla  firma  del  Segretario  generale,  per
quanto  attiene  i   servizi   istituiti   nell'ambito   delle   aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato
maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza  armata  o
Comandanti generali dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, per i servizi istituiti  nell'ambito  dell'area
tecnico-operativa; 
c) comunicano all'ufficio vigilanza presso il  Segretariato  generale
della difesa i nominativi del personale incaricato  del  servizio  di
vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina; 
d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono  costituiti
servizi di vigilanza periferici; 
e) forniscono consulenza ai  servizi  di  vigilanza  periferici,  ove
costituiti. 
3. Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi  di
lavoro e nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 259, tenendo
conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle
Forze armate, come individuate ai sensi del presente regolamento: 
a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la  verifica
della conformita' delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonche'
delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative,  regolamentari
e  di  buona   tecnica   e   alle   particolari   norme   di   tutela
tecnico-militare  per  la  sicurezza  e  la  salute   del   personale
impiegato, come individuate ai sensi del presente regolamento; 
b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi  e
informativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e  dalla
presente sezione. 
4. Il servizio  di  vigilanza,  inoltre,  riferisce  alla  competente
autorita' giudiziaria, secondo le procedure  e  le  disposizioni  del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura
penale accertate nel  corso  delle  attivita'  di  cui  al  comma  3,
svolgendo ogni  indagine  e  attivita'  conseguentemente  disposta  o
delegata dalla stessa autorita' giudiziaria. 
5.  Se  e'  necessario  effettuare  rilievi,  misurazioni,   indagini
analitiche  e  verifiche  tecniche  per  accertare  compiutamente  le
condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro,  il
servizio di vigilanza,  se  non  dispone  al  proprio  interno  delle
professionalita'  tecniche  e  delle  attrezzature  occorrenti,  puo'
avvalersi,   prioritariamente,   degli   organismi   tecnico-sanitari
dell'Amministrazione  della  difesa,  secondo  le  procedure  e   gli
ordinamenti stabiliti dalla Forza armata  od  organismo  centrale  di
appartenenza.  In  caso  di  indisponibilita'  degli  organismi,   il
servizio di  vigilanza  provvede  avvalendosi  di  personale  tecnico
esterno  all'amministrazione  della  difesa,  secondo  le   procedure
amministrative vigenti. 
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, l'importo delle somme che  i  servizi  di
vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare  in  sede
amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma  2,  primo  periodo,
del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati  all'apposito
capitolo di bilancio della Forza  armata  o  dell'organismo  centrale
dell'area    tecnico-amministrativa    o    tecnico-industriale    di
riferimento, per finanziare le attivita' di prevenzione nei luoghi di
lavoro. 
 
 
          Note all'art. 262: 
          - Per l'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
          81, si vedano le note all'art. 260. 
          - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 19 dicembre
          1994, n. 758 (Modificazioni alla  disciplina  sanzionatoria
          in materia di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1995, n. 21,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 21 (Verifica dell'adempimento).  -  1.  Entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla scadenza  del  termine  fissato
          nella prescrizione, l'organo di vigilanza  verifica  se  la
          violazione e' stata eliminata secondo le  modalita'  e  nel
          termine indicati dalla prescrizione. 
          2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo
          di vigilanza ammette il contravventore  a  pagare  in  sede
          amministrativa, nel termine di  trenta  giorni,  una  somma
          pari al quarto del massimo dell'ammenda  stabilita  per  la
          contravvenzione commessa.  Entro  centoventi  giorni  dalla
          scadenza del termine fissato nella  prescrizione,  l'organo
          di vigilanza comunica al pubblico  ministero  l'adempimento
          alla  prescrizione,  nonche'  l'eventuale  pagamento  della
          predetta somma. 
          3.  Quando  risulta  l'inadempimento   alla   prescrizione,
          l'organo di vigilanza  ne  da'  comunicazione  al  pubblico
          ministero e al contravventore entro  novanta  giorni  dalla
          scadenza del termine fissato nella prescrizione.».