Art. 262 Funzioni dei servizi di vigilanza 1. L'unita' organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa: a) coordina le attivita' attinenti a piu' servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa; b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate; c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione delle attivita' formative; d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base. 2. Le unita' organizzative di vigilanza d'area: a) mantengono i contatti con l'ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa; b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa; c) comunicano all'ufficio vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina; d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza periferici; e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti. 3. Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 259, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come individuate ai sensi del presente regolamento: a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformita' delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonche' delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del presente regolamento; b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e dalla presente sezione. 4. Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autorita' giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attivita' di cui al comma 3, svolgendo ogni indagine e attivita' conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorita' giudiziaria. 5. Se e' necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalita' tecniche e delle attrezzature occorrenti, puo' avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilita' degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti. 6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'importo delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati all'apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo centrale dell'area tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Note all'art. 262: - Per l'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note all'art. 260. - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1995, n. 21, e' il seguente: «Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.».