Art. 263 
 
              Personale addetto ai servizi di vigilanza 
 
1. Il personale dei servizi di  vigilanza  da  assegnare  ai  compiti
ispettivi  e'  individuato  tra  il  personale  militare   e   civile
dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti  indicati
al comma 2 e nominato secondo le procedure di cui  all'articolo  262,
comma 2, lettere b) e c). 
2. Il personale di cui  al  comma  1  deve  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti minimi: 
a) diploma di secondo grado; 
b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore  a  maresciallo  o
equipollente o personale civile della  terza  area  ovvero  dell'area
seconda con profilo tecnico, di fascia retributiva  non  inferiore  a
“B3”, in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza
armata e degli organismi di  vertice  dell'area  tecnico-operativa  e
delle    aree    tecnico-amministrativa     e     tecnico-industriale
dell'Amministrazione della difesa; 
c) possibilita' di assicurare una adeguata permanenza  nell'incarico,
fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche
successivamente intervenute; 
d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per  i
2 anni successivi alla nomina; 
e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del
Ministero della difesa per l'effettuazione di verifiche, omologazioni
e collaudi di impianti tecnologici; 
f) aver superato  lo  specifico  percorso  formativo  necessario  per
l'impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa,
d'intesa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati  maggiori  di
Forza armata e Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri.  Per  il
personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie  di
porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei  servizi  di  vigilanza,
dalla previa frequenza del citato percorso formativo; 
g) non aver riportato condanne  penali  o  sanzioni  disciplinari  di
stato; 
h) non essere sottoposto a procedimento penale; 
i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva,  di  sospensione
dall'impiego o di aspettativa per qualunque motivo; 
l)  non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari   piu'   gravi   del
«rimprovero» negli ultimi due anni; 
m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza; 
n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria. 
3. Il personale dei  servizi  di  vigilanza  non  puo'  rifiutare  lo
specifico incarico. Tuttavia, quest'ultimo puo' essere  revocato,  in
qualsiasi momento, con determinazione delle autorita' di  vertice  di
cui all'articolo 262, comma 2, lettera b),  per  una  delle  seguenti
cause: 
a) perdita di uno o piu' requisiti per la nomina; 
b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad  altra
area funzionale; 
c) trasferimento ad altra sede o incarico; 
d) accertata  negligenza  nell'attivita'  ispettiva  o  se  si  rende
necessario per ragioni di  opportunita'  o  di  incompatibilita'  con
altre funzioni svolte dall'interessato. 
4. Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di  polizia
giudiziaria, ai sensi  dell'articolo  57,  comma  3,  del  codice  di
procedura   penale,   esclusivamente   nei   limiti   del    servizio
specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni
e con riferimento alla sola area e personale di competenza. 
5.  Il  personale  nominato  non  puo'  prestare,  ad  alcun  titolo,
attivita' di consulenza ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 
 
          Note all'art. 263: 
          - Il testo dell'art. 57 del codice di procedura  penale  e'
          il seguente: 
          «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). -  1.
          Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono  ufficiali
          di polizia giudiziaria: 
          a)  i   dirigenti,   i   commissari,   gli   ispettori,   i
          sovrintendenti e gli altri  appartenenti  alla  polizia  di
          Stato ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione  della
          pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; 
          b) gli ufficiali superiori e inferiori  e  i  sottufficiali
          dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti  di
          custodia e del corpo  forestale  dello  Stato  nonche'  gli
          altri appartenenti alle predette forze di polizia ai  quali
          l'ordinamento delle  rispettive  amministrazioni  riconosce
          tale qualita'; 
          c) il sindaco dei comuni ove  non  abbia  sede  un  ufficio
          della polizia di Stato  ovvero  un  comando  dell'Arma  dei
          carabinieri o della Guardia di finanza. 
          2. Sono agenti di polizia giudiziaria: 
          a)  il  personale  della  polizia   di   Stato   al   quale
          l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
          riconosce tale qualita'; 
          b) i carabinieri, le guardie  di  finanza,  gli  agenti  di
          custodia, le guardie forestali e, nell'ambito  territoriale
          dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e  dei
          comuni quando sono in servizio. 
          3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
          nei limiti del servizio cui sono  destinate  e  secondo  le
          rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i
          regolamenti    attribuiscono    le    funzioni     previste
          dall'articolo 55.». 
          - Per l'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
          81, si vedano le note all'art. 260.