Art. 263 Personale addetto ai servizi di vigilanza 1. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi e' individuato tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati al comma 2 e nominato secondo le procedure di cui all'articolo 262, comma 2, lettere b) e c). 2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) diploma di secondo grado; b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale civile della terza area ovvero dell'area seconda con profilo tecnico, di fascia retributiva non inferiore a B3, in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell'area tecnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale dell'Amministrazione della difesa; c) possibilita' di assicurare una adeguata permanenza nell'incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute; d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina; e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per l'effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici; f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l'impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo; g) non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato; h) non essere sottoposto a procedimento penale; i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall'impiego o di aspettativa per qualunque motivo; l) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi del «rimprovero» negli ultimi due anni; m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza; n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Il personale dei servizi di vigilanza non puo' rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia, quest'ultimo puo' essere revocato, in qualsiasi momento, con determinazione delle autorita' di vertice di cui all'articolo 262, comma 2, lettera b), per una delle seguenti cause: a) perdita di uno o piu' requisiti per la nomina; b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad altra area funzionale; c) trasferimento ad altra sede o incarico; d) accertata negligenza nell'attivita' ispettiva o se si rende necessario per ragioni di opportunita' o di incompatibilita' con altre funzioni svolte dall'interessato. 4. Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza. 5. Il personale nominato non puo' prestare, ad alcun titolo, attivita' di consulenza ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Note all'art. 263: - Il testo dell'art. 57 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita'; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita'; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.». - Per l'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note all'art. 260.