Art. 71. Le norme del presente capo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere o delle cave. Tuttavia deve essere data notizia al Distretto minerario delle caratteristiche delle perforazioni, dei terreni attraversati e dei risaltati ottenuti. Alle perforazioni di lunghezza superiore ai 100 m. si applicano le disposizioni dell'art. 67.