Art. 71. 
 
  Le norme del presente  capo  non  si  applicano  alle  perforazioni
eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere o delle cave. 
  Tuttavia deve essere data  notizia  al  Distretto  minerario  delle
caratteristiche delle perforazioni, dei terreni  attraversati  e  dei
risaltati ottenuti. 
  Alle perforazioni di lunghezza superiore ai 100 m. 
  si applicano le disposizioni dell'art. 67.