Art. 103.

  Sono  iscritti  d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento
in  congedo  assoluto,  i  cappellani militari che siano riconosciuti
permanentemente inabili al servizio militare per:
    a)  mutilazioni  o invalidita' riportate o aggravate per servizio
di  guerra,  che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno
rinnovabile  da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla
tabella A annessa al legge 10 agosto 1950, n. 648;
    b)  mutilazioni  o  invalidita'  riportate  in  incidente di volo
comandato,  anche  in  tempo  di  pace per cause di servizio e per le
quali  sia  stato  liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di
cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
    c) mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di
servizio,  che  abbiano  dato luogo a pensione privilegiata ordinaria
delle prime otto categorie.
  I  cappellani  militari del ruolo d'onore possono essere richiamati
in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace
solo  in  casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi
compatibili con le condizioni fisiche.