Art. 105.

  All'onere   annuo   di   complessive   lire  25.276.940,  derivante
dall'attuazione  della presente legge, si fara' fronte nell'esercizio
1960-61:
    per  lire  8.500.000  mediante  riduzione  (di pari importo degli
stanziamenti  dei  capitoli  n.  115  (lire 3.500.000) e n. 148 (lire
5.000.000)  dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa:
    per  lire  4.276.940  mediante  riduzione  di  pari importo dello
stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'interno;
    per  lire  12.500.000  mediante  riduzione  di  pari  importo dei
capitoli n. 74 (lire 2.500.000), n. 80 (lire 7.000.000) e n. 83 (lire
3.000.000)  della stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.