Art. 105. All'onere annuo di complessive lire 25.276.940, derivante dall'attuazione della presente legge, si fara' fronte nell'esercizio 1960-61: per lire 8.500.000 mediante riduzione (di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 3.500.000) e n. 148 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa: per lire 4.276.940 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; per lire 12.500.000 mediante riduzione di pari importo dei capitoli n. 74 (lire 2.500.000), n. 80 (lire 7.000.000) e n. 83 (lire 3.000.000) della stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.