Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.)
(Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione)
1. L'ufficio del P.R.A. da' comunicazione con le modalita' di cui
all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva
esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della
M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative
formalita'.
2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse
all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di
circolazione.
3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice,
conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono
soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura
territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla
prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di
scadenza.
4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi
di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari
dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi
di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:
a) generalita', indirizzo ed estremi di identificazione
dell'intestatario del veicolo, nonche' della persona da questi
incaricata ove ricorra;
b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o
delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della
ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia
avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo,
la relativa ricevuta dovra' essere esibita al titolare del centro di
raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;
c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del
veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate
anche le generalita' e gli estremi del documento di identificazione
dell'acquirente.