Art. 148.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico,
artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico,
archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza
avente valore di civilta' cosi' individuati in base alla legge;
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale
testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o
culturali;
c) "tutela", ogni attivita' diretta a riconoscere, conservare e
proteggere i beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante l'organizzazione di
risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni
culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalita'
di tutela e di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attivita' diretta a migliorare le
condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e
ambientali e ad incrementarne la fruizione;
f) "attivita' culturali", quelle rivolte a formare e diffondere
espressioni della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attivita' diretta a suscitare e a sostenere
le attivita' culturali.