Art. 148.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
  a) "beni  culturali", quelli che compongono  il patrimonio storico,
artistico,    monumentale,    demoetnoantropologico,    archeologico,
archivistico e  librario e gli altri  che costituiscono testimonianza
avente valore di civilta' cosi' individuati in base alla legge;
  b) "beni ambientali",  quelli individuati in base  alla legge quale
testimonianza significativa dell'ambiente nei  suoi valori naturali o
culturali;
  c)  "tutela", ogni  attivita' diretta  a riconoscere,  conservare e
proteggere i beni culturali e ambientali;
  d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante l'organizzazione di
risorse  umane  e materiali,  ad  assicurare  la fruizione  dei  beni
culturali e ambientali, concorrendo  al perseguimento delle finalita'
di tutela e di valorizzazione;
  e)  "valorizzazione",  ogni  attivita'   diretta  a  migliorare  le
condizioni  di  conoscenza  e  conservazione  dei  beni  culturali  e
ambientali e ad incrementarne la fruizione;
  f)  "attivita' culturali",  quelle rivolte  a formare  e diffondere
espressioni della cultura e dell'arte;
  g) "promozione", ogni  attivita' diretta a suscitare  e a sostenere
le attivita' culturali.