Art. 149.
Funzioni riservate allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti
di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale e' contenuta
nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive
modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attivita'
di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni
e compiti:
a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse
storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri
provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la
conservazione, l'integrita' e la sicurezza dei beni di interesse
storico o artistico;
c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di
interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche
archeologiche;
e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o
artistico;
f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei
documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non
piu' occorrenti alle necessita' ordinarie di servizio, di tutti gli
altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilita' in
forza di legge o di altro titolo;
g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi
privati di notevole interesse storico, nonche' le competenze in
materia di consultabilita' dei documenti archivistici;
h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1 giugno 1939, n.
1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela
di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.
4. Spettano altresi' allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e
compiti:
a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n.
3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive
modificazioni;
b) le attivita' dirette al recupero dei beni culturali usciti
illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della
direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio
culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di
preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali
nonche' la determinazione dei criteri generali sulla formazione
professionale e l'aggiornamento del personale tecnicoscientifico,
ferma restando l'autonomia delle universita';
e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle
metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche
al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati
regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle
metodologie comuni da seguire nell'attivita' tecnicoscientifica di
restauro.
5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed
e), del presente articolo, nonche' ai fini dell'esercizio del diritto
di prelazione. Lo Stato puo' rinunciare all'acquisto ai sensi
dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla
regione, provincia o comune interessati la relativa facolta'.
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in
materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
Note all'art. 149:
- Per il testo degli articoli 1 e 3 della legge n.
59/1997 si veda in nota all'art. 3.
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante: "Tutela delle
cose d'interesse artistico e storico" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 184. Si trascrive il
testo dell'art. 31:
"Art. 31. - Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il
Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di
acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto
di alienazione.
Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico
corrispettivo, il prezzo e' determinato d'ufficio dal
Ministro.
Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo
determinato dal Ministro, il prezzo stesso sara' stabilito
insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione
composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro,
l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del
tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di
prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha
facolta' di recedere dal contratto".
- Il d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme
relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di
Stato" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre
1963, n. 285.
- Il regolamento CEE n. 3911/1992 relativo
all'esportazione di beni culturali e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1993 - 2 serie speciale - n. 17.
- La direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei
beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro e' pubblicata nella GUCE del 27 marzo 1993, n.
L 74.
- Il testo dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, cosi'
come modificato dal d.-l. 27 giugno 1985, n. 312
(Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale), convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, e' il seguente:
"Art. 82 (Beni ambientali). - Sono delegate alle regioni
le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali
e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze
naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla
loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il
potere del Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze
naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per
le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di
pubblicita';
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche
indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi
elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la
irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e
periferici inerenti alle commissioni provinciali previste
dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre
1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle
bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge
29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o
modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per
i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo'
inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi
rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze
naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione
negli elenchi.
Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche'
i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche'
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle
zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione - alle altre zone, come
delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di
tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi
dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche
nelle zone di cui al comma precediente, i beni di cui al
numero 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del
quinto comma del presente articolo sono consentiti il
taglio coltura1e, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti
ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno
immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono
contestualmente la relativa documentazione. Decorso
inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro
trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al
Ministro per i beni culturali e ambientali, che si
pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e
ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta
giorni successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro
per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso
rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione
di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
anche in difformita' dalla decisione regionale.
Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del
Ministero per i beni culturli e ambientali, prevista dal
precedente nono comma, e' rilasciata sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici,
nonche' per l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale
che non comporti alterazione permanente dello stato dei
luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino
l'assetto idrogeologico del territorio.
Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di
cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate
anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e
ambientali".