Art. 150.
La gestione
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti
del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque
rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza
unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali
la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa e'
trasferita, secondo il principio di sussidiarieta', alle regioni,
alle province o ai comuni.
2. La commissione e' presieduta dal Ministro per i beni culturali e
ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i
lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni
culturali di cui al comma 1.
3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una
proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all' articolo
154 esprimono parere.
4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le
funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in
particolare, l'autonomo esercizio delle attivita' concernenti:
a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale,
i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei
beni;
b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrita' dei beni, lo
sviluppo delle raccolte museali;
c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento
delle finalita' di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni
della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco
di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' all'individuazione
dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra
regioni, province e comuni.
6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e
ambientali definisce i criteri tecnicoscientifici e gli standard
minimi da osservare nell'esercizio delle attivita' trasferite, in
modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei
beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito
protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente
locale cui e' trasferita la gestione possono essere individuate
ulteriori attivita' da trasferire.
7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione,
al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni
culturali la cui gestione e' stata trasferita ai sensi del presente
decreto legislativo.
8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco
di cui al comma 2, la commissione paritetica puo' essere
ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e
ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla
pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri
lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude
entro un anno dalla ricostituzione.
Note all'art. 150:
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 131, della
legge n. 127/1997 citata nelle premesse:
"131. - Nell'esercizio della delega prevista dal capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei
criteri da essa stabiliti il Governo puo' prevedere il
trasferimento della gestione di musei statali alle regioni,
alle province o ai comuni".
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.