Art. 151. Biblioteche pubbliche statali universitarie 1. Le universita' possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le universita' apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.