Art. 151.
Biblioteche pubbliche statali universitarie
1. Le universita' possono richiedere il trasferimento delle
biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del
trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula
con le universita' apposita convenzione, sentito il parere del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del
patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.