Art. 152.
La valorizzazione
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel
proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di
cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti
locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di
organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in
particolare le attivita' concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della
loro sicurezza, integrita' e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro
conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro
mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno
favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche
anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di
ricerca;
e) l'organizzazione di attivita' didattiche e divulgative anche in
collaborazione con istituti di istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari
aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad
acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la
connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in
collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
Nota all'art. 152:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59/1997 si veda
in nota all'art. 3.