Art. 153.
La promozione
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel
proprio ambito, alla promozione delle attivita' culturali. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n.
59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di
cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti
locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di
organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare
le attivita' concernenti:
a) gli interventi di sostegno alle attivita' culturali mediante
ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro
gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la
conoscenza delle attivita' culturali ed a favorirne la migliore
diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle attivita' culturali tra le diverse
aree territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione
delle attivita' culturali con quelle relative alla istruzione
scolastica e alla formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di
quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in
evoluzione.
Nota all'art. 153:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59/1997 si veda
in nota all'art. 3.