Art. 153.
                            La promozione
  1. Lo Stato, le regioni e  gli enti locali provvedono, ciascuno nel
proprio ambito,  alla promozione delle attivita'  culturali. Ai sensi
dell'articolo 3, comma  1, lettera c), della legge 15  marzo 1977, n.
59,  la  promozione   viene  di  norma  attuata   mediante  forme  di
cooperazione  strutturali e  funzionali  tra Stato,  regioni ed  enti
locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
  2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere  forme  di  cooperazione anche  mediante  l'istituzione  di
organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.
  3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare
le attivita' concernenti:
  a)  gli interventi  di sostegno  alle attivita'  culturali mediante
ausili  finanziari,  la  predisposizione   di  strutture  o  la  loro
gestione;
  b)  l'organizzazione   di  iniziative  dirette  ad   accrescere  la
conoscenza  delle  attivita' culturali  ed  a  favorirne la  migliore
diffusione;
  c) l'equilibrato sviluppo delle  attivita' culturali tra le diverse
aree territoriali;
  d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione
delle  attivita'  culturali  con   quelle  relative  alla  istruzione
scolastica e alla formazione professionale;
  e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di
quelle meno  note, anche  in relazione  all'impiego di  tecnologie in
evoluzione.
 
          Nota all'art. 153:
            - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59/1997 si veda
          in nota all'art. 3.