Art. 154.
Commissione per i beni e le attivita' culturali
1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione
per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri
designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e
tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni;
uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati
tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti
esterni.
3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti
dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i
beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano
in carica tre anni e possono essere confermati.