Art. 154. Commissione per i beni e le attivita' culturali 1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati: a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali; b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica; c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province; d) uno dalla Conferenza episcopale regionale; e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali. 2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni. 3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.