Art. 155.
                      Funzioni della commissione
  1. Ciascuna  commissione, ai  fini della definizione  del programma
nazionale e di quello regionale,  istruisce e formula una proposta di
piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di
promozione  delle   relative  attivita',  perseguendo  lo   scopo  di
armonizzazione  e  coordinamento,  nel  territorio  regionale,  delle
iniziative dello Stato,  della regione, degli enti locali  e di altri
possibili soggetti pubblici e privati.
  2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
  a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
  b)  esprime,   su  iniziativa   delle  amministrazioni   statali  e
regionali, pareri in  ordine a interventi di  tutela e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali.