Art. 155.
Funzioni della commissione
1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma
nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di
piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di
promozione delle relative attivita', perseguendo lo scopo di
armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle
iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri
possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e
regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali.