Art. 179.

  1.  Nel  comma  7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale,
dopo  le  parole "Sulla richiesta di riesame decide" sono inserite le
parole ", in composizione collegiale,".
 
           Nota all'art. 179:
            -  Il testo vigente dell'art. 309 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  decreto   legislativo   qui
          pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  309  (Riesame  delle  ordinanze che dispongono una
          misura  coercitiva).    -  1.  Entro  dieci  giorni   dalla
          esecuzione  o  notificazione  del provvedimento, l'imputato
          puo' proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della
          ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo  che  si
          tratti  di  ordinanza  emessa  a  seguito  di  appello  del
          pubblico ministero.
            2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data
          di notificazione eseguita a norma dell'art. 165.  Tuttavia,
          se   sopravviene  l'esecuzione  della  misura,  il  termine
          decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver
          avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
            3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la  richiesta
          di   riesame   entro   dieci   giorni  dalla  notificazione
          dell'avviso  di  deposito  dell'ordinanza  che  dispone  la
          misura.
            3-bis.  Nei  termini  previsti  dai commi 1, 2 e 3 non si
          computano  i  giomi  per  i  quali  e'  stato  disposto  il
          differimento del colloquio, a norma dell'art. 104, comma 3.
            4.   La   richiesta   di   riesame  e'  presentata  nella
          cancelleria  del  tribunale  indicato  nel  comma   7.   Si
          osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
            5.  Il  presidente  cura  che  sia  dato immediato avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente  la  quale,  entro  il
          giorno  successivo,  e comunque non oltre il quinto giorno,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  presentati   a   norma
          dell'art.   291,   comma  1,  nonche'  tutti  gli  elementi
          sopravvenuti  a  favore  della  persona   sottoposta   alle
          indagini.
            6.  Con  la richiesta di riesame possono essere enunciati
          anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta  ha,  inoltre,
          facolta'  di  enunciare nuovi motivi davanti al giudice del
          riesame facendone dare atto  a  verbale  prima  dell'inizio
          della discussione.
            7.  Sulla  richiesta  di  riesame decide, in composizione
          collegiale, il tribunale del luogo nel  quale  ha  sede  la
          corte  di  appello  o  la sezione distaccata della corte di
          appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio  del
          giudice che ha emesso l'ordinanza.
            8.  Il  procedimento  davanti  al  tribunale si svolge in
          camera di consiglio nelle  forme  previste  dall'art.  127.
          L'avviso  della  data  fissata per l'udienza e' comunicato,
          almeno tre giorni prima, al pubblico  ministero  presso  il
          tribunale  indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che
          ha  richiesto  l'applicazione   della   misura;   esso   e'
          notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
          ed  al  suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti
          restano depositati in  cancelleria,  con  facolta'  per  il
          difensore di esaminarli e di estrarne copia.
            8-bis.   Il   pubblico   ministero   che   ha   richiesto
          l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in
          luogo del pubblico ministero presso il  tribunale  indicato
          nel comma 7.
            9.  Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  degli atti il
          tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita'  della
          richiesta,  annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto
          del riesame  decidendo  anche  sulla  base  degli  elementi
          addotti  dalle  parti nel corso dell'udienza.  Il tribunale
          puo' annullare il provvedimento impugnato o  riformarlo  in
          senso  favorevole  all'imputato anche per motivi diversi da
          quelli  enunciati  ovvero  puo'  confermarlo  per   ragioni
          diverse   da   quelle   indicate   nella   motivazione  del
          provvedimento stesso.
            10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini
          di cui al comma 5 o se  la  decisione  sulla  richiesta  di
          riesame   non   interviene  entro  il  termine  prescritto,
          l'ordinanza  che  dispone  la   misura   coercitiva   perde
          efficacia.".