Art. 180. 1. Nel comma 1-bis dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale, dopo le parole "Sull'appello decide", sono inserite le parole", in composizione collegiale,".
Nota all'art. 180: - Il testo vigente dell'art. 322-bis del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. 1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'uffico che ha emesso il provvedimento. 2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310.".