Art. 180.

  1.  Nel  comma  1-bis dell'articolo 322-bis del codice di procedura
penale,  dopo  le  parole  "Sull'appello  decide",  sono  inserite le
parole", in composizione collegiale,".
 
           Nota all'art. 180:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  322-bis  del  codice di
          procedura penale, come modificato dal  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  322-bis  (Appello).  -  1. Fuori dei casi previsti
          dall'art.  322, il pubblico ministero, l'imputato e il  suo
          difensore,  la  persona  alla  quale  le  cose  sono  state
          sequestrate  e  quella  che  avrebbe  diritto   alla   loro
          restituzione,  possono proporre appello contro le ordinanze
          in materia di sequestro preventivo e contro il  decreto  di
          revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
            1-bis.  Sull'appello  decide, in composizione collegiale,
          il tribunale del capoluogo della provincia nella  quale  ha
          sede l'uffico che ha emesso il provvedimento.
            2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento.
          Si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
          dell'art. 310.".