Art. 181.

  1.  Nel  comma  5 dell'articolo 324 del codice di procedura penale,
dopo  le parole "Sulla richiesta di riesame decide", sono inserite le
parole ", in composizione collegiale,".
 
           Nota all'art. 181:
            -  Il testo vigente dell'art. 324 del codice di procedura
          penale,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'   il
          seguente:
            "Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta di
          riesame  e'  presentata,  nella  cancelleria  del tribunale
          indicato nel comma 5, entro  dieci  giorni  dalla  data  di
          esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o
          dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
          dell'avvenuto sequestro.
            2.  La  richiesta  e'  presentata  con  le forme previste
          dall'art. 582.  Se la richiesta e'  proposta  dall'imputato
          non  detenuto  ne'  internato,  questi,  ove non abbia gia'
          dichiarato o eletto domicilio o  non  si  sia  proceduto  a
          norma  dell'art.  161  comma  2, deve indicare il domicilio
          presso il quale  intende  ricevere  l'avviso  previsto  dal
          comma  6;  in  mancanza,  l'avviso  e'  notificato mediante
          consegna al difensore.   Se la  richiesta  e'  proposta  da
          un'altra  persona  e  questa  abbia omesso di dichiarare il
          proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
          in cancelleria.
            3. La  cancelleria  da'  immediato  avviso  all'autorita'
          giudiziaria  procedente  che,  entro  il giorno successivo,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  su  cui  si  fonda  il
          provvedimento oggetto del riesame.
            4.  Con  la richiesta di riesame possono essere enunciati
          anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta  ha,  inoltre,
          facolta'  di  enunciare nuovi motivi davanti al giudice del
          riesame, facendone dare atto a  verbale  prima  dell'inizio
          della discussione.
            5.  Sulla  richiesta  di  riesame decide, in composizione
          collegiale, tribunale del capoluogo della  provincia  nella
          quale  ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel
          termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
            6. Il procedimento davanti  al  tribunale  si  svolge  in
          camera  di  consiglio  nelle  forme previste dall'art. 127.
          Almeno tre giorni prima, l'avviso della  data  fissata  per
          l'udienza  e' comunicato al pubblico ministero e notificato
          al difensore e a chi ha proposto la  richiesta.    Fino  al
          giorno   dell'udienza   gli   atti  restano  depositati  in
          cancelleria.
            7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9  e
          10. La revoca del decreto di sequestro puo' essere parziale
          e non puo' essere disposta nei casi indicati nell'art. 240,
          comma 2, del codice penale.
            8.  Il  giudice  del  riesame,  nel caso di contestazione
          della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
          giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.".