Art. 181. 1. Nel comma 5 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, dopo le parole "Sulla richiesta di riesame decide", sono inserite le parole ", in composizione collegiale,".
Nota all'art. 181: - Il testo vigente dell'art. 324 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 2. La richiesta e' presentata con le forme previste dall'art. 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito in cancelleria. 3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9 e 10. La revoca del decreto di sequestro puo' essere parziale e non puo' essere disposta nei casi indicati nell'art. 240, comma 2, del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.".