Art. 148.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
  a)  "beni  culturali", quelli che compongono il patrimonio storico,
artistico,    monumentale,    demoetnoantropologico,    archeologico,
archivistico  e  librario e gli altri che costituiscono testimonianza
avente valore di civilta' cosi' individuati in base alla legge;
  b)  "beni  ambientali", quelli individuati in base alla legge quale
testimonianza  significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o
culturali;
  c)  "tutela",  ogni  attivita'  diretta a riconoscere, conservare e
proteggere i beni culturali e ambientali;
  d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante l'organizzazione di
risorse  umane  e  materiali,  ad  assicurare  la  fruizione dei beni
culturali  e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalita'
di tutela e di valorizzazione;
  e)   "valorizzazione",  ogni  attivita'  diretta  a  migliorare  le
condizioni  di  conoscenza  e  conservazione  dei  beni  culturali  e
ambientali e ad incrementarne la fruizione;
  f)  "attivita'  culturali",  quelle  rivolte a formare e diffondere
espressioni della cultura e dell'arte;
  g)  "promozione",  ogni attivita' diretta a suscitare e a sostenere
le attivita' culturali.