Art. 149. Funzioni riservate allo Stato 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale e' contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni. 2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attivita' di conservazione dei beni culturali. 3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti: a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati; b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrita' e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico; c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione; d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche; e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico; f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle necessita' ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilita' in forza di legge o di altro titolo; g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonche' le competenze in materia di consultabilita' dei documenti archivistici; h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo. 4. Spettano altresi' allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti: a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni; b) le attivita' dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993; c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative; d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonche' la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnicoscientifico, ferma restando l'autonomia delle universita'; e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale; f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attivita' tecnicoscientifica di restauro. 5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonche' ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato puo' rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facolta'. 6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.