Art. 149.
                    Funzioni riservate allo Stato

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15
marzo  1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti
di  tutela dei beni culturali la cui disciplina generale e' contenuta
nella  legge  1  giugno  1939,  n. 1089, e nel decreto del Presidente
della  Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,  e loro successive
modifiche e integrazioni.
  2.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attivita'
di conservazione dei beni culturali.
  3.  Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni
e compiti:
    a)  apposizione  di  vincolo,  diretto  e indiretto, di interesse
storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
    b)  autorizzazioni,  prescrizioni,  divieti, approvazioni e altri
provvedimenti,  anche  di  natura  interinale, diretti a garantire la
conservazione,  l'integrita'  e  la  sicurezza  dei beni di interesse
storico o artistico;
    c)  controllo  sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di
interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
    d)   occupazione  d'urgenza,  concessioni  e  autorizzazioni  per
ricerche archeologiche;
    e)  espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico
o artistico;
    f)  conservazione  degli archivi degli Stati italiani preunitari,
dei  documenti  degli  organi giudiziari e amministrativi dello Stato
non  piu'  occorrenti alle necessita' ordinarie di servizio, di tutti
gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilita'
in forza di legge o di altro titolo;
    g)  vigilanza  sugli  archivi degli enti pubblici e sugli archivi
privati  di  notevole  interesse  storico,  nonche'  le competenze in
materia di consultabilita' dei documenti archivistici;
    h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1 giugno 1939, n.
1089,  e  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
1963,  n.  1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela
di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.
  4. Spettano altresi' allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera  a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e
compiti:
    a)  il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE
n.   3911/1992  del  Consiglio  del  9  dicembre  1992  e  successive
modificazioni;
    b)  le  attivita'  dirette  al recupero dei beni culturali usciti
illegittimamente   dal  territorio  nazionale,  in  attuazione  della
direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
    c)  la  prevenzione  e  repressione di reati contro il patrimonio
culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
    d)  le  funzioni  relative  a  scuole  e  istituti  nazionali  di
preparazione  professionale  operanti  nel settore dei beni culturali
nonche'  la  determinazione  dei  criteri  generali  sulla formazione
professionale  e  l'aggiornamento  del  personale tecnicoscientifico,
ferma restando l'autonomia delle universita';
    e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle
metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche
al  fine  di  garantire  l'integrazione  in  rete  delle  banche dati
regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
    f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle
metodologie  comuni  da  seguire nell'attivita' tecnicoscientifica di
restauro.
  5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai
fini  dell'esercizio  delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed
e), del presente articolo, nonche' ai fini dell'esercizio del diritto
di  prelazione.  Lo  Stato  puo'  rinunciare  all'acquisto  ai  sensi
dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla
regione, provincia o comune interessati la relativa facolta'.
  6.  Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in
materia  di  beni  ambientali  di cui all'articolo 82 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.