Art. 150.
                             La gestione
  1.  Una  commissione  paritetica, composta da cinque rappresentanti
del  Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  e  da  cinque
rappresentanti  degli  enti  territoriali  designati dalla Conferenza
unificata,  individua,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 131, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali
la  cui  gestione  rimane  allo  Stato  e  quelli per i quali essa e'
trasferita,  secondo  il  principio  di sussidiarieta', alle regioni,
alle province o ai comuni.
  2. La commissione e' presieduta dal Ministro per i beni culturali e
ambientali  o  da  un  Sottosegretario  da  lui delegato e conclude i
lavori  entro  due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  dell'elenco  dei  musei  o  altri  beni
culturali di cui al comma 1.
  3.  La  Commissione  entro un anno dal suo insediamento formula una
proposta  di  elenco  sulla quale le commissioni di cui all' articolo
154 esprimono parere.
  4.  Il  trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le
funzioni  e  i  compiti  di tutela riservati allo Stato, riguarda, in
particolare, l'autonomo esercizio delle attivita' concernenti:
    a)   l'organizzazione,   il   funzionamento,  la  disciplina  del
personale,  i  servizi  aggiuntivi,  le riproduzioni e le concessioni
d'uso dei beni;
    b)  la  manutenzione,  la  sicurezza,  l'integrita'  dei beni, lo
sviluppo delle raccolte museali;
    c)  la  fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento
delle finalita' di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
  5.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, si
provvede  al  trasferimento  alle  regioni, alle province o ai comuni
della  gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco
di  cui  al comma 2 del presente articolo, nonche' all'individuazione
dei   beni,   delle   risorse   finanziarie,   umane,  strumentali  e
organizzative  da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra
regioni, province e comuni.
  6.  Con  proprio  decreto  il  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali  definisce  i  criteri  tecnicoscientifici  e gli standard
minimi  da  osservare  nell'esercizio  delle attivita' trasferite, in
modo  da  garantire  un  adeguato livello di fruizione collettiva dei
beni,  la  loro  sicurezza  e la prevenzione dei rischi. Con apposito
protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente
locale  cui  e'  trasferita  la  gestione  possono essere individuate
ulteriori attivita' da trasferire.
  7.  Le  regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione,
al  funzionamento  ed  al  sostegno  dei  musei  o  degli  altri beni
culturali  la  cui gestione e' stata trasferita ai sensi del presente
decreto legislativo.
  8.  Ai  fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco
di   cui   al   comma   2,  la  commissione  paritetica  puo'  essere
ricostituita,  su  iniziativa  del  Ministro  per  i beni culturali e
ambientali  o  della  Conferenza  unificata,  entro  due  anni  dalla
pubblicazione  dell'elenco  medesimo.  La commissione svolge i propri
lavori  con  le  procedure  di cui al presente articolo e le conclude
entro un anno dalla ricostituzione.