Art. 152.
                          La valorizzazione

  1.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli enti locali curano, ciascuno nel
proprio  ambito,  la  valorizzazione  dei  beni  culturali.  Ai sensi
dell'articolo  3,  comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59,  la  valorizzazione  viene  di  norma  attuata  mediante forme di
cooperazione  strutturali  e  funzionali  tra  Stato, regioni ed enti
locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
  2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere  forme  di  cooperazione  anche  mediante  l'istituzione di
organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.
  3.  Le  funzioni  e  i  compiti  di  valorizzazione  comprendono in
particolare le attivita' concernenti:
    a)  il  miglioramento della conservazione fisica dei beni e della
loro sicurezza, integrita' e valore;
    b)  il  miglioramento  dell'accesso ai beni e la diffusione della
loro  conoscenza  anche  mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni
altro mezzo di comunicazione;
    c)  la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno
favorite;
    d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche
anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di
ricerca;
    e)  l'organizzazione  di attivita' didattiche e divulgative anche
in collaborazione con istituti di istruzione;
    f)  l'organizzazione  di mostre anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati;
    g)  l'organizzazione  di  eventi culturali connessi a particolari
aspetti  dei  beni  o  ad  operazioni  di  recupero,  restauro  o  ad
acquisizione;
    h)  l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante
la  connessione  fra  beni  culturali  e ambientali diversi, anche in
collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.