Art. 153.
                            La promozione

  1.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel
proprio  ambito,  alla promozione delle attivita' culturali. Ai sensi
dell'articolo  3,  comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n.
59,   la   promozione  viene  di  norma  attuata  mediante  forme  di
cooperazione  strutturali  e  funzionali  tra  Stato, regioni ed enti
locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
  2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere  forme  di  cooperazione  anche  mediante  l'istituzione di
organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.
  3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare
le attivita' concernenti:
    a)  gli  interventi di sostegno alle attivita' culturali mediante
ausili   finanziari,  la  predisposizione  di  strutture  o  la  loro
gestione;
    b)  l'organizzazione  di  iniziative  dirette  ad  accrescere  la
conoscenza  delle  attivita'  culturali  ed  a  favorirne la migliore
diffusione;
    c)  l'equilibrato  sviluppo  delle  attivita'  culturali  tra  le
diverse aree territoriali;
    d)    l'organizzazione   di   iniziative   dirette   a   favorire
l'integrazione  delle  attivita'  culturali  con quelle relative alla
istruzione scolastica e alla formazione professionale;
    e)  lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e
di  quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in
evoluzione.