Art. 154.
           Commissione per i beni e le attivita' culturali

  1.  E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, composta da tredici membri
designati:
    a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
    b)  due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e
tecnologica;
    c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni;
uno dall'associazione regionale delle province;
    d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
    e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
  2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati
tra  i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti
esterni.
  3.  Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti
dal  Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i
beni  culturali  e ambientali. I componenti della commissione restano
in carica tre anni e possono essere confermati.