Art. 155.
                     Funzioni della commissione

  1.  Ciascuna  commissione,  ai fini della definizione del programma
nazionale  e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di
piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di
promozione   delle   relative  attivita',  perseguendo  lo  scopo  di
armonizzazione  e  coordinamento,  nel  territorio  regionale,  delle
iniziative  dello  Stato, della regione, degli enti locali e di altri
possibili soggetti pubblici e privati.
  2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
    a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
    b)   esprime,  su  iniziativa  delle  amministrazioni  statali  e
regionali,  pareri  in ordine a interventi di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali.