Art. 87 Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza a livello di gruppo 1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 273 degli atti delegati e dagli articoli 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis del Codice, si applica a livello di ultima societa' controllante italiana quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento. A tal fine, l'ultima societa' controllante italiana: a) assicura il rispetto dell'art. 25, commi 1 e 3, in coerenza con la politica di cui all'art. 71, comma 2, lettera p), definita per il gruppo dall'organo amministrativo di tale societa'; b) verifica il possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza in capo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso tale societa' e, anche in caso di esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali, effettuando gli adempimenti di cui all'art. 25, commi 4 e 5 ed inviando all'IVASS le informazioni in conformita' a quanto previsto dall'art. 25, comma 6.