Art. 87 
 
             Requisiti di professionalita', onorabilita' 
                 e indipendenza a livello di gruppo 
 
  1. Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'art.  273  degli  atti
delegati e dagli articoli 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis  del
Codice, si applica a livello di ultima societa' controllante italiana
quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento.  A  tal  fine,
l'ultima societa' controllante italiana: 
    a) assicura il rispetto dell'art. 25, commi 1 e  3,  in  coerenza
con la politica di cui all'art. 71, comma 2, lettera p), definita per
il gruppo dall'organo amministrativo di tale societa'; 
    b)  verifica  il  possesso   dei   requisiti   di   onorabilita',
professionalita'  e  indipendenza  in  capo  a  coloro  che  svolgono
funzioni  di  amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  tale
societa' e, anche in caso di esternalizzazione, dei soggetti in  essa
titolari delle funzioni fondamentali, effettuando gli adempimenti  di
cui all'art. 25, commi 4 e 5 ed inviando all'IVASS le informazioni in
conformita' a quanto previsto dall'art. 25, comma 6.