Art. 172 
 
 
                          Rapporti pendenti 
 
    1. Se un contratto  e'  ancora  ineseguito  o  non  compiutamente
eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento
in cui e' aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione
del contratto, fatte salve le  diverse  disposizioni  della  presente
sezione,  rimane   sospesa   fino   a   quando   il   curatore,   con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara  di  subentrare
nel contratto in luogo del debitore,  assumendo,  a  decorrere  dalla
data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero  di  sciogliersi
dal medesimo salvo che, nei contratti  ad  effetti  reali,  sia  gia'
avvenuto il trasferimento del diritto. 
    2. Il contraente puo' mettere in  mora  il  curatore,  facendogli
assegnare dal giudice delegato un termine non  superiore  a  sessanta
giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 
    3. In caso di  prosecuzione  del  contratto,  sono  prededucibili
soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. 
    4. In caso  di  scioglimento  del  contratto,  il  contraente  ha
diritto di far valere nel passivo della  liquidazione  giudiziale  il
credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia  dovuto
risarcimento del danno. 
    5.  L'azione  di  risoluzione  del   contratto   promossa   prima
dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte
inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore,  fatta
salva,  nei  casi  previsti,  l'efficacia  della  trascrizione  della
domanda; se il  contraente  intende  ottenere  con  la  pronuncia  di
risoluzione la restituzione di una somma o  di  un  bene,  ovvero  il
risarcimento  del  danno,  deve  proporre  la  domanda   secondo   le
disposizioni di cui al capo III del presente titolo. 
    6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno  dipendere  la
risoluzione   del   contratto   dall'apertura   della    liquidazione
giudiziale. 
    7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.