Art. 173 
 
 
                        Contratti preliminari 
 
    1. Il curatore puo'  sciogliersi  dal  contratto  preliminare  di
vendita immobiliare anche  quando  il  promissario  acquirente  abbia
proposto  e  trascritto  prima   dell'apertura   della   liquidazione
giudiziale  domanda  di  esecuzione  in  forma  specifica  ai   sensi
dell'articolo 2932 del codice  civile,  ma  lo  scioglimento  non  e'
opponibile  al   promissario   acquirente   se   la   domanda   viene
successivamente accolta. 
    2. In caso di scioglimento del contratto preliminare  di  vendita
immobiliare trascritto ai sensi  dell'articolo  2645-bis  del  codice
civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio
credito nel passivo, senza che gli sia  dovuto  il  risarcimento  del
danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del  codice
civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla  data  dell'apertura
della liquidazione giudiziale. 
    3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  174,  il  contratto
preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del
codice civile non si scioglie se ha ad oggetto  un  immobile  ad  uso
abitativo  destinato  a  costituire   l'abitazione   principale   del
promissario acquirente o di suoi parenti ed  affini  entro  il  terzo
grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a  costituire
la  sede  principale  dell'attivita'  di  impresa   del   promissario
acquirente, sempre che  gli  effetti  della  trascrizione  non  siano
cessati anteriormente  alla  data  dell'apertura  della  liquidazione
giudiziale e il promissario acquirente  ne  chieda  l'esecuzione  nel
termine e secondo le modalita' stabilite per la  presentazione  delle
domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella
procedura. 
    4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di
vendita,  l'immobile  e'  trasferito  e  consegnato  al   promissario
acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima
dell'apertura della  liquidazione  giudiziale  sono  opponibili  alla
massa in misura pari  alla  meta'  dell'importo  che  il  promissario
acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato,  una  volta
eseguita la vendita e riscosso  interamente  il  prezzo,  ordina  con
decreto la cancellazione delle  iscrizioni  relative  ai  diritti  di
prelazione,  nonche'  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti  e   dei
sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. 
 
          Note all'art. 173: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2932  del  codice
          civile: 
              "Art.  2932.  Esecuzione  specifica   dell'obbligo   di
          concludere un contratto. 
              Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non
          adempie  l'obbligazione,   l'altra   parte,   qualora   sia
          possibile e non sia escluso dal titolo, puo'  ottenere  una
          sentenza  che  produca  gli  effetti  del   contratto   non
          concluso. 
              Se si tratta di contratti  che  hanno  per  oggetto  il
          trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la
          costituzione o il trasferimento di  un  altro  diritto,  la
          domanda non puo' essere  accolta,  se  la  parte  che  l'ha
          proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa  offerta
          nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora
          esigibile.". 
              Per il testo dell'articolo 2645-bis del  codice  civile
          vedi note all'articolo 166. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2775-bis del codice
          civile: 
              "Art.  2775-bis.  Credito  per  mancata  esecuzione  di
          contratti preliminari. 
              Nel  caso   di   mancata   esecuzione   del   contratto
          preliminare trascritto ai sensi dell'articolo  2645-bis,  i
          crediti del promissario acquirente che ne conseguono  hanno
          privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto
          preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione  non
          siano cessati al momento della  risoluzione  del  contratto
          risultante da atto avente data  certa,  ovvero  al  momento
          della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o  di
          condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione
          del   pignoramento    o    al    momento    dell'intervento
          nell'esecuzione promossa da terzi. 
              Il privilegio non e' opponibile ai creditori  garantiti
          da  ipoteca  relativa  a  mutui  erogati   al   promissario
          acquirente per l'acquisto  del  bene  immobile  nonche'  ai
          creditori  garantiti  da  ipoteca  ai  sensi  dell'articolo
          2825-bis.".