Art. 174 
 
 
             Contratti relativi a immobili da costruire 
 
    1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  20
giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi
la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente  abbia  escusso
la fideiussione a garanzia della restituzione di  quanto  versato  al
costruttore, dandone altresi'  comunicazione  al  curatore.  In  ogni
caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha
comunicato di voler dare esecuzione al contratto. 
 
          Note all'art. 174: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 20 giugno 2005, n.  122  (Disposizioni  per  la
          tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli   acquirenti   di
          immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto  2004,  n.
          210): 
              "Art. 5. Applicabilita' della disciplina. 
              1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3  e  4  si
          applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non
          immediato della proprieta' o  di  altro  diritto  reale  di
          godimento di immobili per i quali il permesso di  costruire
          o altra denuncia  o  provvedimento  abilitativo  sia  stato
          richiesto successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              1-bis. L'acquirente non  puo'  rinunciare  alle  tutele
          previste dal presente decreto; ogni clausola  contraria  e'
          nulla e deve intendersi come non apposta.".