Art. 176 
 
 
     Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
    1.  L'apertura  della  liquidazione  giudiziale  della   societa'
determina lo scioglimento  del  contratto  di  finanziamento  di  cui
all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  b),  del  codice  civile
quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere  del  comitato  dei
creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in  luogo  della
societa', assumendo, a decorrere dalla data  del  subentro,  tutti  i
relativi obblighi. 
    2. Se il curatore non subentra  nel  contratto,  il  finanziatore
puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato,  sentito  il
comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione,  in
proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il  finanziatore  puo'
trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo  della
procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo. 
    3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma  la
disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto
comma, del codice civile. 
    4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si  verifichi  alcuna
delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e  2,  si  applica
l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile. 
 
          Note all'art. 176: 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  2447-bis  vedi   note
          all'articolo 167 del presente decreto legislativo. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2447-decies  del
          codice civile: 
              "Art.  2447-decies.  Finanziamento  destinato  ad   uno
          specifico affare. 
              Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico
          affare  ai  sensi  della  lettera  b)   del   primo   comma
          dell'articolo  2447-bis  puo'  prevedere  che  al  rimborso
          totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via
          esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso. 
              Il contratto deve contenere: 
              a) una  descrizione  dell'operazione  che  consenta  di
          individuarne lo specifico oggetto; le modalita' ed i  tempi
          di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi; 
              b) il piano finanziario dell'operazione,  indicando  la
          parte coperta dal finanziamento e  quella  a  carico  della
          societa'; 
              c) i  beni  strumentali  necessari  alla  realizzazione
          dell'operazione; 
              d) le specifiche garanzie  che  la  societa'  offre  in
          ordine  all'obbligo  di  esecuzione  del  contratto  e   di
          corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione; 
              e) i controlli che il finanziatore, o soggetto  da  lui
          delegato, puo' effettuare sull'esecuzione dell'operazione; 
              f) la parte dei  proventi  destinati  al  rimborso  del
          finanziamento e le modalita' per determinarli; 
              g) le eventuali garanzie che la societa' presta per  il
          rimborso di parte del finanziamento; 
              h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla
          piu' e' dovuto al finanziatore. 
              I  proventi  dell'operazione  costituiscono  patrimonio
          separato da quello della societa', e da quello relativo  ad
          ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai  sensi
          della presente disposizione, a condizione: 
              a)  che  copia  del  contratto   sia   depositata   per
          l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; 
              b) che la societa'  adotti  sistemi  di  incasso  e  di
          contabilizzazione idonei ad individuare in ogni  momento  i
          proventi dell'affare ed a  tenerli  separati  dal  restante
          patrimonio della societa'. 
              Alle  condizioni  di  cui  al  comma  precedente,   sui
          proventi,  sui  frutti  di  essi   e   degli   investimenti
          eventualmente  effettuati  in  attesa   del   rimborso   al
          finanziatore,  non  sono  ammesse  azioni  da   parte   dei
          creditori  sociali;   alle   medesime   condizioni,   delle
          obbligazioni  nei  confronti  del   finanziatore   risponde
          esclusivamente il patrimonio separato, salva  l'ipotesi  di
          garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g). 
              I  creditori  della  societa',  sino  al  rimborso  del
          finanziamento, o  alla  scadenza  del  termine  di  cui  al
          secondo comma, lettera h) sui  beni  strumentali  destinati
          alla  realizzazione  dell'operazione   possono   esercitare
          esclusivamente  azioni  conservative  a  tutela  dei   loro
          diritti. 
              Se  il   fallimento   della   societa'   impedisce   la
          realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le
          limitazioni di cui al comma precedente, ed il  finanziatore
          ha diritto di insinuazione al passivo per il  suo  credito,
          al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto. 
              Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste  dalle
          leggi   vigenti,   il   finanziamento   non   puo'   essere
          rappresentato da titoli destinati alla circolazione. 
              La nota integrativa alle voci di bilancio  relative  ai
          proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto
          comma, deve contenere l'indicazione della destinazione  dei
          proventi e dei vincoli relativi ai beni.".