Art. 178 
 
 
                  Vendita con riserva di proprieta' 
 
    1. Nella vendita con riserva di proprieta', in caso  di  apertura
della liquidazione giudiziale del patrimonio del  compratore,  se  il
prezzo deve essere pagato a  termine  o  a  rate,  il  curatore  puo'
subentrare  nel  contratto  con  l'autorizzazione  del  comitato  dei
creditori. Il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore
paghi immediatamente il prezzo con lo sconto  dell'interesse  legale.
Qualora il curatore si  sciolga  dal  contratto,  il  venditore  deve
restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il  diritto  ad  un
equo compenso per l'uso della cosa, che puo' essere compensato con il
credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate. 
    2. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del
venditore non e' causa di scioglimento del contratto.