Art. 179 
 
 
           Contratti ad esecuzione continuata o periodica 
 
    1.  Se  il  curatore  subentra  in  un  contratto  ad  esecuzione
continuata o periodica deve  pagare  integralmente  il  prezzo  delle
consegne  avvenute  e  dei  servizi  erogati  dopo  l'apertura  della
liquidazione giudiziale. 
    2. Il creditore puo' chiedere l'ammissione al passivo del  prezzo
delle consegne avvenute e dei  servizi  erogati  prima  dell'apertura
della liquidazione giudiziale.