Art. 181 
 
 
                    Contratto di borsa a termine 
 
    1. Il contratto di borsa a termine,  se  il  termine  scade  dopo
l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio  di  uno  dei
contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura. 
    2. La differenza fra il prezzo contrattuale  e  il  valore  delle
cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura e'  versata
al curatore, se il contraente  il  cui  patrimonio  e'  sottoposto  a
liquidazione giudiziale risulta in credito o e'  ammessa  al  passivo
nel caso contrario.