Art. 182 
 
 
                   Associazione in partecipazione 
 
    1. L'associazione  in  partecipazione  si  scioglie  per  effetto
dell'apertura   della   liquidazione   giudiziale    nei    confronti
dell'associante. 
    2. L'associato  ha  diritto  di  far  valere  nel  passivo  della
liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei  conferimenti
che non e' assorbita dalle perdite a suo carico. 
    3. L'associato e' tenuto al versamento della parte ancora  dovuta
nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e'
applicata la procedura prevista dall'articolo 260.