Art. 183 
 
 
                Conto corrente, mandato, commissione 
 
    1.  I  contratti  di  conto  corrente,  anche  bancario,   e   di
commissione,   si   sciolgono   per   effetto   dell'apertura   della
liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti. 
    2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto  dell'apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario. 
    3. Se il curatore della liquidazione  giudiziale  del  patrimonio
del mandante subentra nel contratto, il credito  del  mandatario  per
l'attivita' compiuta dopo l'apertura della procedura  e'  soddisfatto
in prededuzione.