Art. 184 
 
 
                   Contratto di affitto di azienda 
 
    1. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del
concedente non scioglie il contratto  di  affitto  d'azienda,  ma  il
curatore, previa autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  puo'
recedere entro sessanta giorni, corrispondendo  alla  controparte  un
equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e'  determinato  dal
giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e'  insinuato
al passivo come credito concorsuale. 
    2. In caso di recesso del curatore e comunque alla  scadenza  del
contratto, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  212,
comma 6. 
    3.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   nei
confronti dell'affittuario, il  curatore  puo'  in  qualunque  tempo,
previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  recedere  dal
contratto,  corrispondendo  al  concedente  un  equo  indennizzo  per
l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e'  determinato
dal  giudice  delegato,  sentiti  gli  interessati.  L'indennizzo  e'
insinuato al passivo come credito concorsuale.