Art. 185 
 
 
                 Contratto di locazione di immobili 
 
    1. L'apertura della liquidazione  giudiziale  nei  confronti  del
locatore non scioglie il contratto di  locazione  di  immobili  e  il
curatore subentra nel contratto. 
    2.  Qualora,   alla   data   dell'apertura   della   liquidazione
giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore  a  quattro
anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, puo',
previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  recedere  dal
contratto  corrispondendo  al  conduttore  un  equo  indennizzo   per
l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e'  determinato
dal  giudice  delegato,  sentiti  gli  interessati.  L'indennizzo  e'
insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha  effetto
decorsi quattro anni dall'apertura della procedura. 
    3.  In  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale   nei
confronti del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo, previa
autorizzazione del comitato dei creditori,  recedere  dal  contratto,
corrispondendo  al  locatore  un  equo  indennizzo  per  l'anticipato
recesso, che nel dissenso fra le parti, e'  determinato  dal  giudice
delegato, sentiti  gli  interessati.  L'indennizzo  e'  insinuato  al
passivo come credito concorsuale.