Art. 186 
 
 
                        Contratto di appalto 
 
    1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto  dell'apertura
della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il
curatore, previa  autorizzazione  del  comitato  dei  creditori,  non
dichiara di  voler  subentrare  nel  rapporto  dandone  comunicazione
all'altra parte nel termine di sessanta  giorni  dall'apertura  della
procedura ed offrendo idonee garanzie. 
    2.  Nel  caso  di  apertura  della  liquidazione  giudiziale  nei
confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si  scioglie  se
la considerazione della qualita' soggettiva dello stesso  appaltatore
e'  stata  un  motivo  determinante  del  contratto,  salvo  che   il
committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.