Art. 187 
 
 
                     Contratto di assicurazione 
 
    1. Al contratto  di  assicurazione  contro  i  danni  si  applica
l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma
dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto
puo' determinare un aggravamento del rischio. 
    2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto,  il
credito dell'assicuratore e' soddisfatto in prededuzione per i  premi
scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. 
 
          Note all'art. 187: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1898  del  codice
          civile: 
              "Art. 1898. Aggravamento del rischio. 
              Il contraente ha l'obbligo  di  dare  immediato  avviso
          all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio  in
          modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse  esistito  e
          fosse stato conosciuto dall'assicuratore al  momento  della
          conclusione  del  contratto,  l'assicuratore  non   avrebbe
          consentito l'assicurazione o l'avrebbe  consentita  per  un
          premio piu' elevato. 
              L'assicuratore puo'  recedere  dal  contratto,  dandone
          comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal
          giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo
          conoscenza dell'aggravamento del rischio. 
              Il recesso dell'assicuratore ha  effetto  immediato  se
          l'aggravamento  e'  tale  che  l'assicuratore  non  avrebbe
          consentito  l'assicurazione;  ha  effetto   dopo   quindici
          giorni, se l'aggravamento  del  rischio  e'  tale  che  per
          l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. 
              Spettano all'assicuratore i premi relativi  al  periodo
          di assicurazione in corso al momento in cui  e'  comunicata
          la dichiarazione di recesso. 
              Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi  i
          termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso,
          l'assicuratore  non  risponde  qualora  l'aggravamento  del
          rischio  sia  tale  che   egli   non   avrebbe   consentito
          l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al
          momento del  contratto;  altrimenti,  la  somma  dovuta  e'
          ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio  stabilito
          nel contratto e quello che  sarebbe  stato  fissato  se  il
          maggiore rischio fosse  esistito  al  tempo  del  contratto
          stesso.".