Art. 190 
 
 
                          Trattamento NASpI 
 
    1. La cessazione del rapporto di lavoro  ai  sensi  dell'articolo
189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  e  al
lavoratore e' riconosciuto il  trattamento  NASpI  a  condizione  che
ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle
altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015. 
 
          Note all'art. 190: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 3. Requisiti 
              1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori  che  abbiano
          perduto involontariamente  la  propria  occupazione  e  che
          presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 
              a)  siano  in  stato   di   disoccupazione   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni; 
              b) possano far  valere,  nei  quattro  anni  precedenti
          l'inizio del  periodo  di  disoccupazione,  almeno  tredici
          settimane di contribuzione; 
              c)  possano  far  valere  trenta  giornate  di   lavoro
          effettivo, a prescindere  dal  minimale  contributivo,  nei
          dodici  mesi  che  precedono  l'inizio   del   periodo   di
          disoccupazione. 
              2. La NASpI e' riconosciuta  anche  ai  lavoratori  che
          hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei  casi
          di  risoluzione  consensuale   del   rapporto   di   lavoro
          intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7 della legge 15  luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.".