Art. 191 
 
 
     Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro 
 
    1. Al trasferimento di azienda  nell'ambito  delle  procedure  di
liquidazione giudiziale, concordato  preventivo  e  al  trasferimento
d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione  si  applicano
l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,  convertito  nella  legge  21
febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia. 
 
          Note all'art. 191: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 della  legge  29
          dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee): 
              "Art. 47. Trasferimenti di azienda. 
              1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo
          2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda  in  cui
          sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
          anche nel caso in cui il trasferimento riguardi  una  parte
          d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il  cedente
          ed il cessionario devono darne comunicazione  per  iscritto
          almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
          da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia   raggiunta
          un'intesa vincolante tra  le  parti,  se  precedente,  alle
          rispettive rappresentanze sindacali unitarie,  ovvero  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite,  a  norma
          dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nelle
          unita' produttive  interessate,  nonche'  ai  sindacati  di
          categoria  che  hanno  stipulato  il  contratto  collettivo
          applicato nelle imprese interessate  al  trasferimento.  In
          mancanza delle  predette  rappresentanze  aziendali,  resta
          fermo  l'obbligo  di  comunicazione   nei   confronti   dei
          sindacati    di     categoria     comparativamente     piu'
          rappresentativi e puo' essere assolto  dal  cedente  e  dal
          cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
          quale aderiscono  o  conferiscono  mandato.  L'informazione
          deve  riguardare:  a)  la  data  o  la  data  proposta  del
          trasferimento; b) i motivi  del  programmato  trasferimento
          d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche,  economiche  e
          sociali per i lavoratori; d) le eventuali  misure  previste
          nei confronti di questi ultimi. 
              2. Su richiesta scritta delle rappresentanze  sindacali
          o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
          dal ricevimento della comunicazione di cui al comma  1,  il
          cedente e il cessionario  sono  tenuti  ad  avviare,  entro
          sette giorni dal ricevimento della predetta  richiesta,  un
          esame congiunto con i soggetti  sindacali  richiedenti.  La
          consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci
          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 
              3. Il mancato rispetto, da  parte  del  cedente  o  del
          cessionario, degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2
          costituisce condotta antisindacale ai  sensi  dell'articolo
          28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 
              4. Gli obblighi d'informazione  e  di  esame  congiunto
          previsti dal presente articolo devono essere assolti  anche
          nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento  sia
          stata assunta da altra  impresa  controllante.  La  mancata
          trasmissione da parte di  quest'ultima  delle  informazioni
          necessarie  non  giustifica  l'inadempimento  dei  predetti
          obblighi. 
              4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto  un  accordo
          circa il mantenimento,  anche  parziale,  dell'occupazione,
          l'articolo 2112 del codice civile  trova  applicazione  nei
          termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo
          qualora il trasferimento riguardi aziende: 
              a) delle quali sia stato accertato lo  stato  di  crisi
          aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma,  lettera
          c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; 
              b) per le quali sia  stata  disposta  l'amministrazione
          straordinaria, ai sensi del decreto  legislativo  8  luglio
          1999, n.  270,  in  caso  di  continuazione  o  di  mancata
          cessazione dell'attivita'; 
              b-bis) per le quali vi sia stata  la  dichiarazione  di
          apertura della procedura di concordato preventivo; 
              b-ter)  per  le  quali  vi  sia  stata   l'omologazione
          dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 
              5. Qualora il  trasferimento  riguardi  o  imprese  nei
          confronti  delle  quali  vi  sia  stata  dichiarazione   di
          fallimento,   omologazione   di    concordato    preventivo
          consistente  nella  cessione  dei  beni,   emanazione   del
          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  ovvero
          di sottoposizione  all'amministrazione  straordinaria,  nel
          caso in cui la continuazione dell'attivita' non  sia  stata
          disposta o sia cessata e nel corso della  consultazione  di
          cui ai precedenti commi  sia  stato  raggiunto  un  accordo
          circa il mantenimento anche parziale  dell'occupazione,  ai
          lavoratori  il  cui  rapporto  di   lavoro   continua   con
          l'acquirente non trova  applicazione  l'articolo  2112  del
          codice civile, salvo che dall'accordo risultino  condizioni
          di  miglior  favore.  Il  predetto  accordo  puo'  altresi'
          prevedere che il trasferimento non  riguardi  il  personale
          eccedentario e che quest'ultimo  continui  a  rimanere,  in
          tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. 
              6.  I  lavoratori  che  non  passano  alle   dipendenze
          dell'acquirente, dell'affittuario o del  subentrante  hanno
          diritto di precedenza nelle assunzioni  che  questi  ultimi
          effettuino entro un  anno  dalla  data  del  trasferimento,
          ovvero entro il periodo maggiore  stabilito  dagli  accordi
          collettivi. Nei  confronti  dei  lavoratori  predetti,  che
          vengano assunti  dall'acquirente,  dall'affittuario  o  dal
          subentrante  in  un  momento  successivo  al  trasferimento
          d'azienda,  non  trova  applicazione  l'articolo  2112  del
          codice civile.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella  legge  21
          febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del  piano
          "Destinazione Italia", per il  contenimento  delle  tariffe
          elettriche e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo
          sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'
          misure per la realizzazione  di  opere  pubbliche  ed  EXPO
          2015): 
              "Art. 11. Misure per favorire la risoluzione  di  crisi
          aziendali e difendere l'occupazione 
              1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
          dopo le  parole:  «ai  finanziamenti  del  Foncooper»  sono
          inserite le seguenti: «e a quelli  erogati  dalle  societa'
          finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,». 
              2. Nel caso di affitto o di vendita  di  aziende,  rami
          d'azienda o  complessi  di  beni  e  contratti  di  imprese
          sottoposte    a    fallimento,    concordato    preventivo,
          amministrazione   straordinaria   o   liquidazione   coatta
          amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o
          per  l'acquisto  le  societa'  cooperative  costituite   da
          lavoratori   dipendenti   dell'impresa   sottoposta    alla
          procedura. 
              3.  L'atto  di  aggiudicazione  dell'affitto  o   della
          vendita alle  societa'  cooperative  di  cui  al  comma  2,
          costituisce titolo ai fini dell'applicazione  dell'articolo
          7, comma 5, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  nonche'
          dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno  2012,  n.
          92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
          delle  vigenti  norme  in  materia  di   integrazione   del
          trattamento salariale in  favore  dei  lavoratori  che  non
          passano alle dipendenze della societa' cooperativa. 
              3-bis. Il quarto comma dell'articolo  2526  del  codice
          civile si interpreta nel senso che, nelle  cooperative  cui
          si applicano le  norme  sulle  societa'  a  responsabilita'
          limitata, il limite all'emissione di  strumenti  finanziari
          si riferisce esclusivamente ai titoli di debito. 
              3-ter.   All'articolo   4,   comma    4-septies,    del
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le
          parole: «per un  massimo  di  12  mesi»  sono  aggiunte  le
          seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso  in  cui,
          essendo stato autorizzato  un  programma  di  cessione  dei
          complessi  aziendali,  tale   cessione   non   sia   ancora
          realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla  base  di
          una  specifica  relazione  del  commissario  straordinario,
          l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa». 
              3-quater. 
              3-quinquies.  All'articolo  9  del   decreto-legge   10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il
          seguente: 
              «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8  luglio
          1999, n. 270, si interpreta nel senso che,  fermi  restando
          gli  obblighi  di  cui  al  comma  2   e   le   valutazioni
          discrezionali di cui al comma 3, il valore  determinato  ai
          sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai
          fini della legittimita' della vendita.»".