Art. 108 
 
                      Commissione unica d'esame 
 
  1. Se il corso di formazione si  svolge  presso  piu'  istituti  di
istruzione, oltre alle commissioni degli esami  di  cui  all'articolo
107, con decreto del  Capo  della  polizia-Direttore  generale  della
pubblica  sicurezza  e'  nominata  una  Commissione  unica   d'esame,
composta dai direttori degli istituti di istruzione ove si svolge  il
corso. Se il numero dei componenti, compreso il presidente, e'  pari,
la Commissione unica d'esame e' integrata con  un  altro  componente,
con qualifica non inferiore a vice  questore  aggiunto,  in  servizio
presso l'Ispettorato o altro istituto di istruzione. 
  2. Le funzioni di presidente della Commissione unica  d'esame  sono
assunte dal direttore dell'istituto di  istruzione  piu'  anziano  in
ruolo e quelle di segretario da un  appartenente  alla  carriera  dei
funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice  questore  o
da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno, in servizio presso l'istituto di istruzione diretto dal
presidente della Commissione unica. 
  3. Le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento  del
titolare, sono assunte dal componente con qualifica piu'  elevata  e,
nell'ambito di quest'ultima, dal piu' anziano in ruolo. 
  4.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1,  o  con  provvedimento
successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti
e del segretario.