Art. 108 Commissione unica d'esame 1. Se il corso di formazione si svolge presso piu' istituti di istruzione, oltre alle commissioni degli esami di cui all'articolo 107, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' nominata una Commissione unica d'esame, composta dai direttori degli istituti di istruzione ove si svolge il corso. Se il numero dei componenti, compreso il presidente, e' pari, la Commissione unica d'esame e' integrata con un altro componente, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso l'Ispettorato o altro istituto di istruzione. 2. Le funzioni di presidente della Commissione unica d'esame sono assunte dal direttore dell'istituto di istruzione piu' anziano in ruolo e quelle di segretario da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso l'istituto di istruzione diretto dal presidente della Commissione unica. 3. Le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica piu' elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal piu' anziano in ruolo. 4. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario.