Articolo 194. Societa' di scopo. 1. Per gli affidamenti superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l'aggiudicatario costituisca una societa' di scopo in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. 2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. 3. La societa' di scopo, senza che cio' costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessita' di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente concedente, i soci della societa' restano solidalmente responsabili con la societa' di scopo nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa' di scopo puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della societa' di scopo, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa' di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. 4. Il contratto di concessione disciplina altresi' le modalita' di sostituzione dei soci della societa' di scopo che, nel corso dell'esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione. 5. Il bando-tipo per l'affidamento di un contratto ai sensi del comma 1 reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara.