Articolo 194. 
 
                         Societa' di scopo. 
 
  1. Per gli affidamenti superiori alla soglia  di  cui  all'articolo
14, comma 1, lettera a), il bando di gara per  l'affidamento  di  una
concessione  nella  forma  della  finanza  di  progetto  prevede  che
l'aggiudicatario costituisca  una  societa'  di  scopo  in  forma  di
societa' per azioni o a responsabilita' limitata,  anche  consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della
societa'.  In  caso  di  concorrente  costituito  da  piu'  soggetti,
nell'offerta  e'  indicata,  a  pena  di  esclusione,  la  quota   di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. 
  2. I lavori da eseguire e i servizi  da  prestare  da  parte  delle
societa' di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche
nel caso in cui siano affidati direttamente dalle  suddette  societa'
ai propri soci, originari o subentrati,  sempre  che  essi  siano  in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti  norme  legislative  e
regolamentari. 
  3. La societa' di scopo, senza che  cio'  costituisca  cessione  di
contratto, subentra nel rapporto di concessione senza  necessita'  di
approvazione  o  autorizzazione  amministrativa.   Essa   sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel  caso
di versamento di un  prezzo  in  corso  d'opera  da  parte  dell'ente
concedente, i soci della societa' restano  solidalmente  responsabili
con la societa'  di  scopo  nei  confronti  dell'amministrazione  per
l'eventuale rimborso del contributo  percepito.  In  alternativa,  la
societa' di scopo puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione  delle  somme  versate  a
titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i  soci.  Le
garanzie cessano alla data di emissione del certificato  di  collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le  modalita'  per
l'eventuale cessione delle  quote  della  societa'  di  scopo,  fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti  per  la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire,
nei limiti di cui sopra,  il  buon  adempimento  degli  obblighi  del
concessionario  sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di
collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale  della  societa'
di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte  di  banche  e
altri investitori istituzionali, di cui all'articolo  193,  comma  1,
quarto periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. 
  4. Il contratto di concessione disciplina altresi' le modalita'  di
sostituzione  dei  soci  della  societa'  di  scopo  che,  nel  corso
dell'esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione. 
  5. Il bando-tipo per l'affidamento di un  contratto  ai  sensi  del
comma 1 reca anche lo schema della convenzione da allegare agli  atti
di gara.