Art. 191 In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 184 l'Austria s'impegna a restituire a ciascuna delle Potenze alleate e associate, rispettivamente, tutti gli atti, documenti, gli oggetti di antichita' e d'arte, e tutto il materiale scientifico e bibliografico asportati dai paesi invasi, sia di proprieta' dello Stato, sia delle amministrazioni provinciali, comunali, ospitaliere, ecclesiastiche, o di altri enti pubblici o privati.