(Trattato-art. 191)
 
                              Art. 191 
 
 
  In  applicazione  delle  disposizioni   contenute   nell'art.   184
l'Austria s'impegna a restituire a ciascuna delle Potenze  alleate  e
associate, rispettivamente, tutti gli atti, documenti, gli oggetti di
antichita' e d'arte, e tutto il materiale scientifico e bibliografico
asportati dai paesi invasi, sia di proprieta' dello Stato, sia  delle
amministrazioni provinciali, comunali, ospitaliere, ecclesiastiche, o
di altri enti pubblici o privati.