(Trattato-art. 192)
 
                              Art. 192 
 
 
  L'Austria restituira', del pari gli -ggetti della stessa specie  di
quelli indicati all'articolo precedente, che furono asportati dopo il
1° giugno 1914 dai  territori  ceduti,  ad  eccezione  degli  oggetti
comprati da proprietari privati. 
 
  La Commissione delle riparazioni applichera', se sara' il caso,  ai
detti oggetti, le disposizioni dell'art. 208 della parte IX (Clausole
finanziarie).