Art. 192 L'Austria restituira', del pari gli -ggetti della stessa specie di quelli indicati all'articolo precedente, che furono asportati dopo il 1° giugno 1914 dai territori ceduti, ad eccezione degli oggetti comprati da proprietari privati. La Commissione delle riparazioni applichera', se sara' il caso, ai detti oggetti, le disposizioni dell'art. 208 della parte IX (Clausole finanziarie).