(Trattato-art. 193)
 
                              Art. 193 
 
 
  L'Austria restituira',  rispettivamente,  a  ciascuno  degli  Stati
alleati  ed  associati  che  vi  hanno  interesse,  tutti  gli  atti,
documenti e memorie storiche possedute dai  suoi  istituti  pubblici,
che hanno diretto rapporto con la storia dei territori ceduti  e  che
furono asportate  durante  gli  ultimi  dieci  anni.  Questo  periodo
risalira',  per  cio'  che  riguarda  l'Italia,   alla   data   della
proclamazione del Regno (1861). 
 
  I nuovi Stati, sorti dall'antica Monarchia austro-ungarica,  e  gli
Stati  che  ricevono  una  parte  del  territorio  della   Monarchia,
s'impegnano, dal canto loro, a restituire al  Governo  austriaco  gli
atti, i documenti e le memorie che non  risalgono  a  piu'  di  venti
anni,  e  che  abbiano  un  rapporto  diretto   con   la   storia   o
l'amministrazione del territorio austriaco, e  che  eventualmente  si
trovassero nei territori trasferiti.