(Regolamento-art. 263)
 
                              Art. 263. 
 
 
  I  crediti  dello  Stato  per  entrate  che  non  si  siano  potute
riscuotere entro l'esercizio in cui furono  accertate  debbono  venir
classificati in crediti: 
 
    a) la cui riscossione, quantunque  ritardata,  puo'  considerarsi
certa; 
 
    b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione di pagamento; 
 
    c) incerti perche' giudiziariamente controversi; 
 
    d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione; 
 
    e) riconosciuti assolutamente inesigibili. 
 
  I crediti indicati alle  lettere  a)  b)  c)  continuano  a  essere
riportati nella  contabilita'  degli  uffici  incaricati  della  loro
riscossione, e sono ripresi nei conti annuali  fra  i  residui  degli
anni precedenti. 
 
  I crediti indicati alla lettera  d),  che  malgrado  l'impiego  dei
mezzi  amministrativi  o  giudiziari  stabiliti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti non siansi potuti riscuotere, si trasportano, colle forme
di cui al seguente art. 264, dalle contabilita'  ove  si  trovano  in
quelle dell'amministrazione del demanio, affinche' questa ne curi  la
riscossione per mezzo dei propri agenti. 
 
  I crediti di cui alla lettera e) si eliminano dalle scritture degli
uffici che li hanno in carico, colle forme stabilite  nei  successivi
articoli 265 e 266.